Cosa prevede il DL 118 del 24 agosto 2021

Il Senato in data 13 ottobre 2021 ha approvato il testo relativo alla conversione in legge del decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021 sulle “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” con 207 voti favorevoli e 36 contrari.

Il testo contiene molte modifiche rispetto al decreto approvato lo scorso agosto.

Il decreto legge in esame ha lo scopo di fornire al debitore maggior strumenti per far fronte alla crisi.

I punti salienti della dl n. 118 possono essere di seguito così riassunti:

  • rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 16 maggio 2022;
  • introduzione nell’ordinamento italiano dell’istituto della composizione negoziata della crisi;
  • modifiche del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 con l’anticipazione di alcune norme contenute nel codice della crisi d’impresa dell’insolvenza;
  • rinvio al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del Titolo II del ccii inerente le misure di allerta;
  • aumento del personale della magistratura ordinaria;
  • modifica delle procedure di pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in relazione alla irragionevole durata del processo, rendendo la procedura di liquidazione più semplice, tramite modalità telematica.

Dal 15 novembre 2021 sarà resa attiva dalle Camere di Commercio competenti una piattaforma telematica nazionale che permetterà agli imprenditori di compilare una lista di controllo per verificare se sussistono possibilità di risanare l’impresa in crisi.

Le modalità di attuazione delle procedure previste dal decreto legge n. 118 sono state definite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni capoluogo di regione e le province autonome di Trento e Bolzano avranno il compito di tenere un elenco di esperti che saranno nominati per vigilare sulla negoziazione della composizione negoziata della crisi.

Nell’elenco di esperti potranno essere iscritti i dottori commercialisti ed esperti contabili e gli avvocati iscritti per almeno cinque anni nei rispettivi albi che abbiano maturato esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa, nonché i consulenti del lavoro iscritti per almeno cinque anni nel proprio albo che documentino di avere partecipato ad almeno tre casi di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani attestati o concordati in continuità omologati, nonché i non iscritti ad alcun albo professionale che documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese che sono state coinvolte in accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani attestati di risanamento ex art. 67 l.f. o concordati in continuità omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativadi fallimento osentenzadi accertamento dello stato di insolvenza.

L’imprenditore che vuole accedere alla negoziazione della crisi dovrà presentare a corredo della domanda di accesso:

  • una relazione sull’attività esercitata con allegato un piano finanziario dei sei mesi successivi;
  • i bilanci degli ultimi tre esercizi e per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci,ledichiarazionidei redditi e dell’IVAdegli ultimitre periodi di imposta, nonchéuna situazione patrimoniale e finanziariaaggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
  • l’elenco dei creditori,con l’indicazionedeirispettivi crediti scaduti e a scaderee dell’esistenzadi diritti realiepersonalidi garanzia;
  • unadichiarazionesulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  • il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1,del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  • la situazione debitoria complessiva;
  • il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi;
  • la documentazione della Centrale rischi non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

Per avere la conversione del dl n. 118 del 24 agosto in legge è necessario adesso attendere la votazione della Camera dei deputati.

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