Pignoramento mobiliare: fasi e procedura da seguire

La procedura civile stabilisce che il pignoramento è il primo atto di esecuzione, il primo passo del processo di espropriazione.

Il pignoramento è quell’atto tipico del recupero del credito con il quale il creditore chiede agli Ufficiali Giudiziari (ufficiali di servizio pubblico addetti alla notifica, all’esecuzione e ai protesti, esistenti in ogni sede di Tribunale) di procedere con la espropriazione di un bene di proprietà altrui.

E’ una deroga formale al principio Costituzionale di cui all’art.42. Il secondo comma, infatti, stabilisce che la legge ne detemina i limiti della proprietà privata. Uno dei quali è previsto dall’art.2740 c.c. che determina la responsabilità patrimoniale a tenore del quale chiunque risponde delle proprie obbligazioni con tutto il proprio patrimonio presente e futuro.

Ora, è vero che il debitore può essere un soggetto in momentanea difficoltà, un soggetto che contesta il diritto di controparte o, anche, qualcuno che volontariamente e furbescamente intende svicolare dal dovere di assolvere i propri impegni.

Al di là di queste sfumature quando si giunge al pignoramento il dovere di pagare una certa somma o di consegnare una certa cosa o di compiere un certo adempimento è già stato valiato da un giudice (sentenza, decreto, ordinanza) oppure è portato da un titolo di credito (assegno scaduto, cambiale, tratta, mutuo fondiario con numerose rate impagate).

Alla fase del pignoramento, quindi (solitamente), si è già conclusa la parte della contestazione del merito della pretesa e si è giunti alla fase dell’espropriazione forzata.

Il pignoramento mobiliare è una modalità di espropriazione (art.518 c.p.c.) utilizzata quando l’azione di espropriazione è volta a aggredire beni mobili.

Sulla differenza tra pignoramento mobiliare e immobiliare si richiama l’articolo su consulenza@pranzo “Asta giudiziaria: cos’è e come funziona” .

BENI MOBILI

Cosa si intende per beni mobili: sono beni mobili quelli descritti dall’art.812 c.c. La sua formulazione prevede una prima individuazione generale al comma 1 e poi una formulazione per esclusione. Si spieghi meglio: sono beni mobili quelli che non sono beni immobili.

Nella procedura di pignoramento sono beni mobili, a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna intenzione di esaustività: il denaro, gli arredi, i mobili, le attrezzature, i quadri, i gioielli e preziosi come orologi, televisori e tutta la tecnologia, i prodotti di consumo e/o dell’agricoltura o dell’allevamento (beni di valore corrente come forme di formaggio, capi di bestiame) e, in chiusura, tutti quei beni che possono essere asportati e anche fossero oggetto di registrazione in registri pubblici (auto, moto, natanti) perché in questo caso costituirebbero beni mobili registrati.

FORMA DEL PIGNORAMENTO

Si è già richiamato sopra l’art.518 c.p.c. che stabilisce la forma (meglio dire modalità) di esecuzione del pignoramento mobiliare.

Il pignoramento è una attività tipica dell’Ufficiale Giudiziario e l’art.518 c.p.c. stabilisce i modi e i tempi con cui l’Ufficiale Giudiziario procede.

Per procedere con pignoramento l’Ufficiale Giudiziario (U.G.) deve essere in possesso del titolo esecutivo e del precetto. L’U.G. controllerà che sia decorso il termine minimo di gg. 10 dalla notifica del precetto, prima del quale non può procedere.

L’ufficiale funge da soggetto che individua, valuta e segrega i beni individuati. Il pignoramento non coincide (almeno nel momento iniziale) con l’asportazione fisica dei beni ma si limita ad individuarli esattamente in forma, tipo, colore e numero di codice affinché da quel momento in poi qualsiasi attività di distrazione degli stessi comporti la commissione di un reato ex art.388 c.p. (oggetto di depenalizzazione).

Il pignoramento, quindi, consisterà sostanzialmente in un verbale redatto dall’U.G. del Tribunale competente (art.518 comma 6 c.p.c.) che verrà reso il prima possibile al creditore il quale sarà onerato del deposito e dell’iscrizione a ruolo entro gg.15, a pena di perdita di efficacia del pignoramento stesso.

Una volta iscritto a ruolo il pignoramento il procedimento passa nelle mani del Giudice dell’Esecuzione mobiliare che diventa il dominus della procedura e che si occupa delle seguenti fasi: vendita del bene e/o assegnazione dei beni, nel caso di vendita assegnazione della somma tra il creditore procedente e/o intervenuti e/o restituzione dei beni al debitore in caso di mancata vendita e/o assegnazione.

La vendita avviene all’asta (anche su tali procedure si rimanda all’articolo su consulenza@pranzo “Asta giudiziaria: cos’è e come funziona” .

CREDITORE PROCEDENTE E CREDITORI INTERVENUTI

Il creditore procedente è quello che ha proceduto a dare impulso all’espropriazione del bene e ha iscritto a ruolo il procedimento esecutivo.

Quelli intervenuti sono creditori muniti di titolo o meno che, venuti a conoscenza dell’esistenza di una procedura esecutiva, intendono intervenire in essa per essere soddisfatti: si aprirà il concorso tra di loro nel senso che il ricavato della vendita (denaro) verrà destinato all’uno o all’altro secondo i titoli di prelazione (generalmente prededuzione, privilegio e/o chirografo, in stretto ordine di preferenza nella soddisfazione).

Chi possa intervenire nell’esecuzione lo stabilisce l’art.499 comma 1 c.p.c. individuando quattro tipi di creditori: (i) il creditore con titolo (come detto prima con titolo giudiziario – sentenza, ordinanza, decreto – o stragiudiziario – tiolo di credito: assegno, cambiale o mutuo fondiario); (ii) i creditori senza titolo ma con diritto risultante dalle scritture contabili (art.2214 c.c., semplicemente fatture non pagate, il più comune); (iii) i creditori con vincolo (sequestro e/o pegno); (iv) e quelli ex art.2812 c.c. (ipotesi molto tecnica e particolare).

Ad ogni modo tutti partecipano in concorso e il giudice con l’ordinanza che definisce la procedura determina chi riceve quanto e come.

Se i beni rimangono invenduti essi posso essere chiesti in assegnazione, diventando titolari degli stessi ed estinguendo il proprio credito in misura pari al valore del bene assegnato (es.: credito di 10 valore del bene 3, chiedo l’assegnazione e rimango titolare di un credito pari a 7; il tutto al netto delle spese di procedura e il resto).

TECNICALITA’ E ELEMENTI DA SAPERE

Il pignoramento si estingue se non viene iscritto a ruolo entro gg.15 dal ritiro dagli ufficiali giudiziari (art.518 comma 6 c.p.c.).

Il custode, generalmente il debitore stesso, viene sostituito con l’istanza di vendita e viene nominato usualmente un istituto di vendite giudiziarie che provvederà, in quel momento, all’asporto dei beni per poterli custodire presso magazzini appositi (art.521 comma 5 c.p.c.).

Il pignoramento mobiliare di beni soggetti a registrazioni ha delle particolarità da consultare (art.521 bis c.p.c.).

Gli interventi dei creditori possono avvenire entro la prima udienza di vendita o di assegnazione (art.525 comma 2 c.p.c.). Se successivo, ma comunque precedente la distribuzione, il creditore concorre alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni (art.528 comma 1 c.p.c.).

Tutti i creditori con titolo possono dare impulso alla procedura, non solo quello procedente (art.526 c.p.c.).

Le modalità di vendita sono senza incanto (art.532 c.p.c.) o tramite commissionario con incanto (534 e 537 c.p.c.).

Del ricavato si redige un progetto di distribuzione sulla base dei diritti e delle prelazioni e dei crediti (art.541 e ss. c.p.c.).

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