Cessione del quinto e sovraindebitamento L.3/12

Sospensione, falcidia della cessione del quinto

Com’è noto, la normativa sulla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento permette al consumatore o all’imprenditorie non fallibile di ottenere l’esdebitazione. Questo effetto, di cancellazione dei debiti, può essere ottenuto mediante una procedura di sovraindebitamento che si svolge nell’arco minimo di quattro anni, con l’aiuto di professionisti esperti del settore. La normativa richiede tutta la documentazione necessaria per comprendere la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, al fine di darne evidenza al Gestore, per poi addivenire alla scelta di procedura più adatta al sovraindebitato (Accordo di composizione della crisi, Piano del consumatore o Liquidazione del Patrimonio).

Durante quest’arco di tempo, necessario per la raccolta della documentazione, per lo studio della situazione e instaurazione del procedimenti davanti al Tribunale, il debitore spesso si chiede come comportarsi con i creditori che insistono nell’avere il pagamento del proprio credito.

Molti dei debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, si presentano davanti a me con debiti di diversa natura. La maggior parte di questi debiti derivano o da mutui o cessioni volontarie del quinto.

Per cessione del quinto si intende quel contratto consensuale con efficacia obbligatoria, vale a dire quel contratto che si perfeziona col semplice consenso delle parti e ha l’effetto di obbligarle ad eseguire la prestazione. L’effetto traslativo si verifica quando il credito viene ad esistenza e non prima. 

La Legge 3/12 in passato non disciplinava espressamente le modalità di trattamento delle cessioni del quinto di fronte alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tuttavia, negli anni successivi all’entrata in vigore della Legge 3/12, vi sono state numerose pronunce giurisprudenziali che hanno affermato come l’opponibilità della cessione del quinto dello stipendio rispetto alla procedura da sovraindebitamento sarebbe incoerente rispetto ai principi di concorsualità di quest’ultimo e di parità di trattamento. Inoltre, si è più volte precisato che se il sovraindebitamento ha l’effetto di sospendere le procedure esecutive, dovrebbe esserci il medesimo effetto anche nei confronti delle cessioni di credito futuro (Tribunale di Grosseto del 9.05.2017, Tribunale di Livorno del 20.02.2017).

Ancora, il Tribunale di Pistoia ha evidenziato che se le cessioni del quinto fossero vincolanti, andrebbero ad impedire l’accesso alla procedura di sovraindebitamento in quanto, diminuirebbero il patrimonio da destinare agli altri creditori (Tribunale di Pistoia del 27/12/13). 

Queste e numerose altre pronunce si sono susseguite negli anni, fino ad arrivare ad un unico risultato.

Com’è disciplinato attualmente il rapporto tra cessione del quinto e sovraindebitamento?

La Legge 176 del 18/12/2020 ha introdotto numerose novità alla Legge 3/12, una tra queste riguarda la cessione del quinto.

La novità è stata introdotta perché nell’arco degli anni vi sono stati molteplici dubbi se il finanziamento dovesse essere rimborsato secondo le modalità accordate tra il debitore e la finanziaria o se dovesse essere falcidiato. La problematica sorgeva dal fatto che, con una cessione sullo stipendio, i creditori non potessero soddisfarsi sull’intero ma solo su parte di esso.

Con l’introduzione dell’art.8 comma 1 bis della L.3/12 si afferma che “la proposta di accordo o di piano può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione (…)”.

Pertanto, in seguito alla apertura della procedura di sovraindebitamento, non possono più essere effettuati i pagamenti in favore del cessionario poiché, diversamente, verrebbe violato il divieto del pagamento dei creditori anteriori, in ossequio al principio della par condicio creditorum.

L’instaurazione di una delle procedure da sovraindebitamento, quindi, comporta che le precedenti obbligazioni vengono ricomprese nella procedura che cercherà di soddisfare i creditori in base alle cause legittime di prelazione.

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