Contrasto al finanziamento del terrorismo: l’importanza delle banche

Il decreto legislativo del 22 giugno 2007, n.109 tratta le misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Le misure restrittive congelano i fondi e le risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specifici individuati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.

In queste circostanze, le banche svolgono un ruolo importante, in particolare le banche italiane devono assolvere i seguenti adempimenti:

  • ex dell’art. 7, comma 1 del d.lgs. 109/2007, bisogna comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria, denominata UIF, presso la Banca d’Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; inoltre, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza come specificato nell’art. 7, comma 3 del d.lgs. 109/2007;
  • ex dell’art. 7, comma 2 del d.lgs. 109/2007, comunicare alla UIF le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti designati, nonché ai soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Per agevolare l’utilizzo delle attività di congelamento, il D.Lgs. 109/2007 fornisce ulteriori definizioni, come: 

  • fondi ex art. 1, comma 1, lett. f: attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, tra cui: contanti, assegni, crediti pecuniari, cambiali, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso enti finanziari o altri soggetti, saldi sui conti, crediti e obbligazioni di qualsiasi natura; titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dal T.U.F.; interessi, dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
  • congelamento di fondi ex art. 1, comma1, lett. b: divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso degli stessi, compresa la gestione di portafoglio;
  • risorse economiche ex art. 1, comma 1, lett. i: tutte le altre attività diverse dai fondi (materiali o immateriali, mobili o immobili), ma che possono comunque essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
  • congelamento di risorse economiche ex art. 1, comma 1, lett. c: divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo, compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Inoltre, come viene indicato nell’art 5 comma 1 del D.Lgs 109/2007, i fondi e le risorse economiche dei soggetti sottoposti a misure di congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli atti.

Sempre nel sopracitato articolo, nello specifico nei commi 4,5 e 8, si precisa che è vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati e partecipare ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o l’omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede non comportano alcun genere di responsabilità, a meno che si dimostri che il congelamento non sia stato determinato da negligenza.

In aggiunta, in merito al contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è prevista l’estensione delle misure di prevenzione esistenti per il riciclaggio, incluso l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Questa misura viene applicata grazie al D.Lgs 231/2007, precisamente nell’art. 41, comma 1, per il finanziamento del terrorismo, e nel Regolamento UE 267/2012 ex art. 30, comma 6, lett. d e nel Provvedimento della Banca d’Italia del 27/05/2009, per il finanziamento dei programmi di proliferazione, il cui ambito di applicazione è limitato agli enti crediti e finanziari.

Le operazioni in cui partecipano dei nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, rappresenta uno degli indicatori di anomalia per l’invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.

Gli obblighi di comunicazione ex del D.Lgs. 109/2007 sono differenziati e indipendenti rispetto a quelli di segnalazione; essi, pertanto, devono essere compiuti anche nel caso in cui le stesse informazioni siano portate a conoscenza della UIF mediante l’invio di segnalazioni di operazioni sospette.

Ai sensi dell’art. 8 comma 4, le banche, con il fine di agevolare l’assolvimento degli obblighi in materia di congelamenti e di segnalazioni, devono verificare, le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall’Unione Europea.

Inoltre, le banche sono tenute alla verifica anche di ulteriori liste predisposte da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell’Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, atta a supportare eventuali segnalazioni, ma in relazione alle quali non sussistono obblighi di congelamento dei fondi.

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