Azzeramento del debito residuo specifiche ed implicazioni

L’esdebitazione e il conseguente effetto fresh start

In seguito alle procedure concorsuali, quali fallimento o sovraindebitamento, vi è un’ulteriore fase denominata esdebitazione. Quest’ultima consiste nella liberazione dai debiti e l’inesigibilità dal debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti in seguito ad una procedura concorsuale. Pertanto, a seguito dell’esdebitazione il soggetto fallito o che era in sovraindebitamento subirà quell’effetto positivo di liberazione dai debiti, il cosiddetto fresh start e quindi, potrà ricominciare una nuova vita, senza dover far fronte alle precedenti obbligazioni assunte.

Attualmente l’esdebitazione è disciplinata, a seconda della procedura di interesse, dagli artt. 142 e ss. della Legge fallimentare e dall’art.14 terdecies dalla Legge di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Chi può essere esdebitato?

In caso di procedure di cui alla Legge fallimentare può essere esdebitato il fallito, persona fisica che:

  1. abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
  4. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  5. non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  6. non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.

Per quanto concerne il sovraindebitato persona fisica, la Legge 3/12 stabilisce che può avere l’esdebitazione se:

  1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; 
  4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 16;
  5. abbia svolto, nei quattro anni di cui all’art. 14-undecies, un’attività’ produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  6. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Ci sono dei limiti per non avere il beneficio dell’esdebitazione ?

Secondo la normativa fallimentare, si. L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

In ipotesi di sovraindebitamento, l’esdebitazione è esclusa a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

L’esdebitazione ha il medesimo effetto anche sui coobbligati?

Secondo l’attuale normativa fallimentare, la risposta al quesito è no. Difatti, i creditori mantengono i loro diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Per quanto riguarda il sovraindebitamento, in mancanza di previsione specifica, si ritiene che debba essere applicato il medesimo principio.

Entro quanto tempo e come posso procedere a richiedere l’esdebitazione?

Il debitore, con ricorso da depositare presso il Tribunale competente, entro un anno dalla chiusura del fallimento o della liquidazione può richiedere l’esdebitazione.

Occorre anticipare che il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, che dovrebbe entrare in vigore nel mese di settembre 2021, disciplina l’esdebitazione sia per le procedure di liquidazione giudiziale ex art.278 CCII che per il sovraindebitato ex art.282 CCII.

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