Violazione degli obblighi di assistenza familiare

La violazione degli obblighi di assistenza familiare: un reato.

L’art.570 c.p. è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, il quale recita:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. 

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”. 

La norma configura un dovere di assistenza nei confronti di coniuge e figli minori, riportandone le sanzioni che ne conseguono in caso di mancato ottemperamento. La sanzione penale per l’abbandono del domicilio domestico è obsoleta e richiama quella che in passato era nota come “abbandono del tetto coniugale”.

Il comma due annovera il reato più contestato, poiché i potenziali soggetti attivi, si riferiscono indistintamente ai coniugi e genitori, ma anche nonni e figli maggiorenni, (visto che la norma è relativa agli ascendenti e discendenti).

Approfondimento

Sentenze di riferimento: cosa accade in caso di disoccupazione di un soggetto tenuto all’assistenza?

Sull’argomento esistono diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

La più recente è la sentenza del 23/7/18 n.3952 avente ad oggetto l’indisponibilità, dell’obbligato di adempiere al mantenimento del figlio essendo il soggetto passivo disoccupato.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, lo “stato di precarietà economica non è sufficiente ad evitare la condanna in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento ai figli”. 

Non rappresenta un deterrente o una scriminante nemmeno rendere noto al giudice il licenziamento che mostra la perdita effettivamente del posto di lavoro. Ciò che va dimostrato è un impedimento oggettivo.

Chi non può più lavorare o ha dimostrato di avere cercato un lavoro in modoa assiduo può essere assolto. In materia di “obblighi di assistenza familiare”, secondo la Suprema Corte “lo stato di disoccupazione, in caso di giovane età, e la mancata dimostrazione delle cause che rendono impossibile o difficoltoso il reperimento di un’occupazione” valgono a integrare “l’estremo della colpevole incapacità di adempiere” i propri oneri. La Corte esclude pertanto che lo stato di disoccupazione conduca necessariamente all’impossibilità di provvedere al mantenimento della prole. 

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