L’assegno di divorzio o, anche detto, divorzile è funzionalmente e contenutisticamente differente da quello di mantenimento.
L’assegno relativo al mantenimento è quello eventualmente riconosciuto da un coniuge all’altro nel periodo successivo all’udienza Presidenziale di separazione. Per approfondimenti leggere questo articolo (assegno mantenimento coniuge).
In breve l’assegno di mantenimento presuppone l’esistenza del rapporto di coniugio, sebbene in fase di separazione.
L’assegno divorzile, a contrario, presuppone la fine del rapporto di coniugio e, quindi, ha diverse ratio, finalità e contenuti.
Chiarito questo aspetto, dove spesso i lettori inciampano, si può procedere con le ultime tendenze della giurisprudenza in materia di divorzio.
ASSEGNO DIVORZILE ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La Giurisprudenza altro non è che una serie di decisioni di giudici di merito (primo grado e appello) o di legittimità (Corte di Cassazione) che sulla base di norme certe e inamovibili (L.898/70) adeguano l’interpretazione della stessa ai tempi, alle tendenze ed alle evoluzioni del contesto economico sociale. Si dice in gergo legale il diritto vivente, quello che non è fermo ma si modifica.
Queste decisioni incidono sul modo di pensare e decidere dei giudici territoriali, quelli competenti per il singolo giudizio.
Va premesso che ogni situazione è a sé stante, ha le sue specificità e ragioni che devono e possono essere affrontate solo dal difensore di fiducia ma è altrettanto chiaro che il modo di vedere l’assegno divorzile è cambiato enormemente negli ultimi anni.
Molto in breve.
Il primo intervento è quello della Cassazione n.11504/17 che è entrata in scivolata su uno status quo a tutela del coniuge debole: quello secondo cui l’assegno divorzile fosse teso a garantire lo stile di vita in pendenza di matrimonio, visione ancor meno centrata se riferita al periodo post divorzio (che presuppone la fine del matrimonio).
La seconda è quella della Cassazione a Sezioni Unite (che interviene in caso di contrasti fra diverse sezioni della Cassazione: ciò sta a significare che sulla materia vi erano opinioni tra loro differenti con conseguente poca certezza) che con la pronuncia n.18287/18 chiarisce alcuni aspetti fondamentali: (i) l’assegno divorzile ha funzione assistenziale/compensativa/perequativa (ii) previo accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge divorziando e (iii) della contestuale impossibilità dello stesso di procurarseli per motivi oggettivi (questa impossibilità va accertata caso per caso in ragione di età, competenza, capacità, contesto famigliare allargato, nuovi partner e altri aspetti specifici).
Questo è l’ultima versione della Corte di Legittimità.
PROGETTO DI LEGGE
Nei rami del parlamento è in fase di approvazione (quindi tutt’altro che in vigore, per non creare false aspettative) un progetto di legge che mira a rendere norma scritta quello che oggi è mera giurisprudenza.
Qual è il tentativo? Quello di rendere definitivo quello che ad oggi non lo è?
Il fatto che la Cassazione nel 2018 si sia pronunciata a sezioni Unite in un certo senso (decisione che era inimmaginabile solo 10 anni fa) non esclude che l’evoluzione dei costumi e della società possa portare ad approdare – a breve – a soluzioni differenti.
Impedire questi cambiamenti (possibili solo attraverso il diritto vivente, inteso come tendenze giurisprudenziali) è anacronistico all’interno di una società in continua e rapida evoluzione (è stata teorizzata la società liquida).
Questo tentativo, quindi, se da una parte riporta in sede il diritto che prevede che le leggi le si faccia in parlamento e non in tribunale, toglie quell’elasticità cui ormai siamo abituati che permette ai giudici non già di mutare la norma ma di interpretarla secondo il contesto storico e le circostanze di fatto in cui si trovano ad operare.
Non scordiamoci mai, infatti, che il giudice decide il caso in esame e così anche la Cassazione (la sentenza è valida solo tra le parti fra cui è pronunciata) e che certe decisioni pur pronunciando principi generali non si prefiggono di stabilire una regola ma di giustificare la decisione del caso sottoposto al loro esame, che è specifico ed ha le sue particolarità.
Per completezza la proposta di legge è numerata 506/1 e vorrebbe intervenire sull’art.5 della L.898/70. Ha già superato il vaglio della Camera dei Deputati e manca l’altra parte del parlamento (Senato della Repubblica) e la promulgazione del Presidente della Repubblica. Se verrà promulgata sarà nostra premura informarvi.
Questo è quanto… ad oggi. Chissà il domani che certezza ci riserverà.