Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: il voto dell’Agenzia delle entrate – riscossione

composizione della crisi da sovraindebitamento

Nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i creditori hanno diritto al voto. L’art.11 della Legge 3/12 stabilisce, infatti, che I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata (almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e’ stata loro comunicata). 

Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo   12, e’ necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.  I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale

pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.  Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari   o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Ci si pone il problema qualora nella fattispecie l’Agenzia delle EntrateRiscossione sembrerebbe essere l’unico creditore. Si fa presente che ormai molteplici sentenze dei tribunali ha precisato che l’ente ha legittimazione al voto unicamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione.

Questo significa che sono gli Enti impositori ad avere la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo. Se il voto venisse espresso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, non avrebbe alcuna validità in quanto non proviene dal soggetto titolare del credito e avente diritto (tribunale di Bologna 24/4/18; Tribunale di La Spezia 9/4/19).

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