ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE

ricorso tributario

L’art.143 comma 2 c.c. recita: “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.

Con l’espressione “abbandono del tetto coniugale” si intende l’allontanamento di un coniuge dalla casa familia, mettendo fine alla coabitazione matrimoniale, uno dei doveri di cui alla norma citata, che nasce dal vincolo del matrimonio.

Le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale rilevano sia sotto il profilo civile sia sotto quello penale, ma in alcuni casi l’allontanamento è legittimo, purchè in presenza di determinate situazioni.

Quando l’allontanamento dalla casa coniugale è legittimo

Per il nostro ordinamento, la legittima interruzione della convivenza dei coniugi può avvenire solo nei casi in cui sia già venuta meno la comunione materiale, morale e spirituale tra i coniugi (e, quindi, quando è stata proposta domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) oppure in caso di eventi considerati talmente gravi da doversi ritenere impossibile il protrarsi della coabitazione.

In questo caso il coniuge che abbandona il tetto coniugale deve dimostrare la sussistenza di una causa che giustifichi l’allontanamento, provando che questo sia conseguenza di una intollerabilità della convivenza. A titolo esemplificativo comportamenti violenti che mettono in pericolo l’incolumità fisica e/o psichica del coniuge e/o dei figli, l’infedeltà, l’invadenza parentale, il comportamento autoritario del coniuge.

Quali sono le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale

Fuori dei casi sopra accennati, per quanto concerne il profilo civilistico, il coniuge che abbandona il tetto coniugale senza una giusta causa viola i doveri coniugali di cui al citato art.143 c.c., esponendosi al rischio di vedersi addebitare la separazione, con le relative conseguenze che ne deriverebbero, quali la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e, dunque, la perdita di percepire somme che non siano strettamente necessarie per la sussistenza.

Sotto il punto di vista penale, invece, il comportamento dell’abbandono del tetto coniugale configurerebbe il reato di cui all’art.570 c.p., ma solamente in determinate situazioni.

La norma menzionata, rubricata “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, ritiene, infatti, penalmente rilevante la condotta dell’abbandono della casa familiare solo quando, oltre all’abbandono, l’agente si sottrae agli obblighi di assistenza morale e materiale inerenti alla responsabilità genitoriale e/o di coniuge.

Su questo punto è intervenuta anche la Suprema Corte che, con sentenza n. 12310/2012, ha chiarito che affinchè possa dirsi configurato il reato in questione e che, dunque, l’abbandono rilevi dal punto di vista penale è necessario che l’allontanamento “risulti ingiustificato e connotato da un disvalore etico e sociale”.

L’art.570 c.p. persegue la ratio della tutela dei rapporti interpersonali esistenti all’interno del nucleo familiare e prevede diverse ipotesi:

  • abbandono del domicilio domestico;
  • dilapidazione dei beni del coniuge o dei figli;
  • negazione dei mezzi necessari alla sussistenza della famiglia, intesi in senso ampio rispetto ai soli alimenti.

Le tre fattispecie di reato sono punite allo stesso modo, ovvero con la reclusione fino a 1 anno oppure con la multa da €.103,00 ad €.1.032,00.

Per denunciare il delitto è necessario sporgere querela.

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