Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 2222 del codice civile e successivi ed è “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un servizio o un’opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
In sostanza, assume le stesse caratteristiche del lavoro autonomo ma si differenza per il fatto che viene svolto con occasionalità, cioè è un’attività che non è abituale o continuativa.
Il lavoro autonomo occasionale deve avere i seguenti requisiti:
- pagamento di un corrispettivo;
- mancanza del vincolo di subordinazione con il committente;
- assenza nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- autonomia in merito alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera.
Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera l del TUIR, un’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente rientra nel gruppo dei redditi diversi e alla percezione del pagamento, il lavoratore autonomo occasionale dovrà emettere la ricevuta, costituendo quietanza di pagamento, e dovrà applicare una marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro. Nella ricevuta verrà indicato l’importo lordo della prestazione, la ritenuta d’acconto del 20% a cui la prestazione è soggetta, e l’importo netto.
Il committente, se si tratta di azienda oppure di lavoratore autonomo, costituirà il sostituto d’imposta che verserà per conto del contribuente la ritenuta e nell’anno fiscale successivo, certifica i compensi e le ritenute emettendo la certificazione unica.
Dal punto di vista previdenziale, l’art. 44 del decreto legge 2691/2003 convertito in legge 326/03, ha disposto che per i compensi percepiti in un anno superiori a 5.000 euro si ha l’obbligo all’iscrizione alla Gestione Separata e del versamento dei contributi previdenziali. Inoltre, sulla ricevuta di pagamento, il lavoratore dovrà indicare l’aliquota relativa al contributo previdenziale.
Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore; la parte a carico del lavoratore sarà esposta sulla ricevuta di pagamento come ritenuta previdenziale che verrà versata dal committente, il quale agisce in qualità di sostituto di imposta.
Per i compensi percepiti inferiori a 5.000 euro, i lavoratori autonomi occasionali non sono soggetti all’iscrizione e al versamento dei relativi contributi.
Per contrastare l’uso di questo strumento per nascondere una posizione lavorativa da dipendente, a decorrere dal 21/12/2021 anche i rapporti di collaborazione autonoma occasionale dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro.
Lo prevede il nuovo articolo 14 del Decreto legislativo 81/2008 modificato dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021, come modificato dalla Legge di conversione del 17/12/2021 n. 215.
Le modalità di adempimento sono le stesse previste per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015), e cioè l’Sms o la posta elettronica, così come lo stesso è il destinatario cioè l’Ispettorato del lavoro.
La circolare del Ministero del Lavoro del 11/01/2022 ha fornito le seguenti indicazioni in merito a tale comunicazione:
- tempistiche: l’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11 Gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data del 11 Gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
- Modalità di comunicazione: nelle more dell’aggiornamento ed integrazione degli applicativi in uso per le comunicazioni relative al lavoro intermittente la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale competente per il luogo dove viene svolta la prestazione.
- Contenuto della comunicazione: quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale è punito con una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro sia in caso di omissione che di tardivo invio, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.