Cos’è
L’articolo 4 comma 4 del Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) dispone l’annullamento automatico dei carichi affidati da qualunque ente creditore, pubblico e privato all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5000 euro, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate inerenti debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.
La soglia di 5000 euro (calcolati al 23/03/2021) è da ritenersi comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
A chi spetta l’agevolazione
Chiarissimo, sul punto, il vademecum pubblicato da Agenzia Entrate Riscossione, secondo cui i destinatari del beneficio sono le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Quando opererà il beneficio
le modalità e le date dell’annullamento, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori saranno disposte con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Legge 41/2021. Fino ad allora i carichi affidati all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5000 euro sono sospesi.
Debiti stralciabili
La disposizione prevista nel decreto Sostegni riguarda
- i carichi oggetto della c.d rottamazione ter di cui all’articolo 3 Decreto Legge 119/2018
- i carichi del c.d saldo e stralcio
di cui all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di Bilancio 2019 - i carichi di cui all’art. 16-bis Decreto Legge n. 34/2019 che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei contribuenti in comprovata difficoltà economica
Atti esclusi dallo stralcio
L’articolo 4 comma 4 del Decreto Legge n. 41/2021 esclude dall’annullamento automatico:
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero
- l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna