Il ruolo del Giurista d’Impresa nel nuovo codice della crisi d’impresa

Giurista d'impresa

Chi è il giurista d’impresa? 

Il giurista d’impresa è un laureato in giurisprudenza specializzato che svolge attività legale in favore della società per la quale lavora in genere con contratto di lavoro subordinato, e in Italia non può essere iscritto ad alcun ordine degli Avvocati. Egli tutela l’impresa in ambito legale, analizzando i rischi ai quali l’impresa va incontro, trovando le soluzioni più adatte atte a salvaguardare gli interessi giuridici della stessa ed inoltre, ha il compito di:

  • redigere la contrattualistica legale, commerciale e tributaria della società;
  • risolvere eventuali controversie legali e contenziosi;
  • curare i rapporti con le istituzioni;
  • gestire i rapporti con i legali esterni all’impresa.

Competenze del giurista d’impresa

In virtù dell’importante ruolo che riveste all’interno dell’azienda il giurista d’impresa deve possedere una preparazione che spazia dalle materie prettamente di carattere giuridico quali diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto commerciale, diritto penale, diritto tributario e diritto del lavoro a quelle di carattere economico-aziendalistico quali contabilità, economia e gestione aziendale a quelle di carattere finanziario quali finanza aziendale e dei mercati.

Nelle medie e grandi aziende che operano nei mercati internazionali è fondamentale che il giurista d’impresa abbia spiccate conoscenze linguistiche, almeno nella lingua inglese 

Giurista d’impresa e crisi aziendale

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza con l’entrata in vigore anticipata di alcuni articoli impone agli imprenditori l’osservanza di specifici obblighi, tra i quali quelli indicati al comma 2° dell’art. 375 ccii ovvero l’obbligo di dotare l’impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare in modo tempestivo lo stato di crisi e il doversi attivare senza indugio nel trovare strumenti adatti per superare lo stato di crisi.

Anche l’organo di controllo dovrà rispettare obblighi e doveri richiamati all’art. 14 ccii comma 1° il quale stabilisce che “gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.” 

L’organo di controllo, inoltre, dovrà essere avvisato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari qualora questi comunichino al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti; in tal caso l’obbligo di segnalazione viene imposto a banche ed istituti di credito, ma ricade sull’organo di controllo il dover segnalare all’organismo di composizione della crisi questo evento avverso.

L’organismo individuato dal legislatore a ricevere le segnalazioni da parte degli organi di controllo è L’OCRI ovvero un organismo di garanzia stragiudiziale istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per tutelare creditori e debitori qualora venga attivata la procedura di allerta. Tale organismo nel termine massimo di 3 mesi, prorogabile solo in determinate situazioni per altri 3 mesi, dovrà aiutare l’imprenditore nel trovare la soluzione più adatta per evitare pesanti conseguenze giudiziali e il default definitivo dell’impresa. L’imprenditore, data la complessità degli strumenti messi a disposizione dal legislatore, di cui potrà avvalersi, per comprendere al meglio il suo agire dovrà essere assistito da consulenti aziendali e legali esperti.

E’ fondamentale, in conseguenza di quanto detto, che gli imprenditori e gli amministratori si dotino di sistemi di rilevazione della crisi tali da garantire il rispetto delle norme contenute nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in modo tale che l’organo amministrativo utilizzando tali strumenti possa individuare previamente i sentori di una possibile crisi e possa agire per tempo prima che avvenga qualsiasi segnalazione agli organismi preposti.

In questo contesto la figura del giurista d’impresa assume una rilevanza sempre maggiore, in quanto le sue conoscenze trasversali in vari ambiti giuridici ed economici gli permettono di inquadrare meglio i rischi a cui va incontro l’impresa, ad esempio nel caso in cui non adotti un idoneo assetto organizzavo, e di conseguenza contribuisce ad individuare i sistemi di corporate governance più adatti.

In futuro le imprese avranno bisogno di assumere alle proprie dipendenze legali interni che abbiano oltre alle conoscenze giuridiche anche buone competenze gestionali e organizzative e siano conoscitori del codice della crisi d’impresa e degli strumenti di risoluzione della crisi perché dovranno, nel caso, far da intermediari tra l’organo amministrativo e i consulenti esterni esperti individuati dall’impresa per assisterla nella fase di risoluzione della crisi.

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