Zone a traffico limitato, contestazione di una serie di verbali di accertamento per ripetute violazioni

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Il Codice della Strada

Il codice della strada è un complesso di norme emanate al fine di dare regolamentazione alla circolazione su strada dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Viene poi data esecuzione e attuazione a tale complesso normativo mediante un Regolamento.

Nel nostro ordinamento le norma sono previste dal D.lgs. 285/1992 aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.

La contestazione di una serie di verbali di accertamento per ripetute violazioni

Può accadere, purtroppo, che ad un soggetto vengano notificati più verbali di accertamento relativi alla medesima violazione o, comunque, ad una violazione ripetuta più volte in un arco temporale breve: è il classico caso dei verbali di accertamento per aver percorso ripetutamente, ed in giorni diversi, il medesimo tratto di strada in una zona a traffico limitato. 

Sul punto, l’art. 198 del Codice della Strada rubricato “Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie” prevede che: “1. salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. 

La norma prevede quindi che il conducente debba pagare in toto le sanzioni previste da ogni singolo verbale.

Tuttavia, non è raro il caso in cui – una volta notificato il primo verbale di accertamento – l’avventore (che, verosimilmente, non si rendeva conto che la zona percorsa era soggetta al limite di circolazione menzionato) provveda a mutare il suo percorso evitando quindi la strada oggetto di divieto, dimostrando, in tal modo, la propria totale buona fede. 

Sul punto giova ricordare un caso in cui al ricorrente venivano notificati quattro verbali di accertamento, dei quali il primo giungeva alla sua residenza in epoca successiva alla commissione delle altre infrazioni. 

Il giudice di merito rilevava che: “il ricorrente ha provato che la notifica della prima violazione è stata successiva alla commissione delle violazioni successive. Questo Giudice ritiene quindi che il ricorrente debba pagare la prima, in ordine di tempo, violazione, in quanto non sussistono motivi per il suo annullamento. Per quanto riguarda le violazioni successive, questo Giudice rileva che nell’ordinamento giuridico italiano la sanzione, sia essa amministrativa o penale, ha principalmente funzione educativa, profondamente radicata nella tradizione giuridica del nostro paese. …. Appare quindi evidente che la funzione educativa della sanzione, si voglia ritenere essa primaria o anche soltanto concorrente, non può esercitarsi sul soggetto fintantoché questi non sia stato reso edotto della erogazione stessa. Conferma indiretta di tale orientamento del legislatore si ha anche nel disposto dell’art. 8 L. 689/81, laddove, di fronte ad un reiterarsi di violazioni della medesima norma, non prevede un reiterarsi delle sanzioni, bensì un aggravamento della singola sanzione prevista, secondo il prudente apprezzamento del giudice. Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto notizia della prima violazione effettuata soltanto in un tempo successivo alla commissione delle violazioni successive, sanzionate con i verbali di cui al presente ricorso, e cioè alla notifica della medesima. Venendo egli ora condannato a pagare la sanzione relativa alla prima sanzione, detta sanzione può svolgere la propria funzione educativa/dissuasiva soltanto sui comportamenti del ricorrente successivi quantomeno alla data di notifica dell’accertamento medesimo, ma non su quelli che hanno prodotto le altre sanzioni oggi opposte” (Giudice di Pace di Pisa, 20 dicembre 2007, n. 3398). 

È quindi possibile, per un soggetto che – in assoluta buona fede – commette una serie di violazioni e che riceva notizia della prima violazione solo in un momento successivo alla commissione delle infrazioni successive, richiedere la condanna al pagamento della sanzione prevista dal primo verbale di accertamento notificato o, comunque, di una parte dei verbali in quanto “l’elevato numero delle infrazioni fanno ritenere debba essere presente nel ricorrente una leggerezza parzialmente giustificata nel violare le norme che si connota molto prossima alla buona fede” (Giudice di Pace di Livorno, 09 maggio 2008, n. 778). 

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