Tutela del rapporto di lavoro in caso di fallimento del datore di lavoro

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Un lavoratore può trovarsi per cause eccezionali a dover lavorare per un datore di lavoro che è stato travolto da una crisi d’impresa. Che lavori per lui da poche settimane o da molti anni non fa la differenza nel momento in cui si cercano soluzioni per non doversi trovare da un momento all’altro senza stipendio. Il legislatore italiano ha istituito diverse garanzie che tutelano il credito vantato dal lavoratore.

Quali sono queste garanzie? Cosa può fare il lavoratore per tutelare il proprio contratto di lavoro?

Garanzie a tutela del lavoratore nelle procedure concorsuali

In giurisprudenza il tema della tutela del lavoro viene trattato per molti versi in maniera diversa dalla disciplina giuslavoristica e da quella concorsuale. Nella prima viene tutelato principalmente il soggetto reputato contrattualmente più debole ovvero il lavoratore mentre nella seconda si ravvisa un certo equilibrio tra la tutela della massa creditoria fallimentare e del singolo lavoratore.

Nella Legge fallimentare del 1942, attualmente in vigore, non esiste una norma specifica che disciplina le conseguenze che ricadono sul rapporto di lavoro in caso di fallimento del datore di lavoro; questa carenza è stata in parte recuperata nel nuovo codice della crisi d’impresa che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, nel quale all’art. 189 si delineano i comportamenti da adottare e le conseguenze che ricadono sul rapporto di lavoro subordinato in caso di liquidazione giudiziale del datore di lavoro.

Legge fallimentare e tutela contratto di lavoro

Nell’attuale legge fallimentare si può far riferimento all’art. 72, comma 1, l. fall., il quale statuisce in merito ai rapporti pendenti, che ”se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto (…) rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo (…). Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto”.

Una volta dichiarato il fallimento, il rapporto di lavoro, dunque, rimane in sospeso e sarà il Curatore a decidere se subentrare nel precedente contratto o recedere dallo stesso.

Codice crisi d’impresa e contratti di lavoro pendenti

Nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato con il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nell’ottica di risolvere alcune problematiche emerse nella prassi, in merito alle questioni giuslavoristiche nella liquidazione giudiziale è stato scritto l’art. 189.

Il comma 1 dell’art. 189 c.c.i. riprende sostanzialmente quanto già disciplinato dall’art. 72 l.fall. statuendo che “L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.” Come stabilito dal comma 3 dell’art. 189 c.c.i. la sospensione ha una durata massima di 4 mesi, decorsi i quali se il Curatore non ha preso una decisione in merito il rapporto di lavoro esso si risolve di diritto; tale termine può essere prorogato per un massimo di 8 mesi dal Giudice delegato qualora il Curatore, l’Ispettorato del lavoro o i singoli dipendenti ne facciano richiesta, ravvisato che sussista la possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell’azienda o di un suo ramo.

Al comma 2 dell’art. 189 c.c.i. sono indicati i tempi da quando hanno effetto le decisioni prese dal Curatore:

  • il recesso del Curatore decorre dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (così come da tale data decorre il termine in caso di inerzia da parte del Curatore trascorsi i termini di cui al comma 3 e  4 art. 189 c.c.i.);
  • il subentro decorre dalla data di comunicazione da lui effettuata ai lavoratori.

Il Curatore dovrà trasmettere l’elenco dei dipendenti, con contratti in essere alla data di apertura della procedura, all’Ispettorato del territorio competente nel termine di 30 giorni dalla nomina, prorogabili per altri 30 giorni se l’impresa fallita ha un numero di dipendenti superiori a 50.

Il comma 5 dell’art. 189 c.c.i. statuisce che “Trascorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.”

Il comma 6 dell’art. 189 c.c.i. disciplina i licenziamenti collettivi di cui alla L. n. 223/1991 indicando delle specifiche modalità e tempistiche che il Curatore dovrà tener presente.

In caso di recesso del Curatore, di licenziamento, di dimissioni o risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 189, comma 8, c.c.i. “spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l’indennità di mancato preavviso che, ai fini dell’ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.”

Si auspica, quindi, che con l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa i rapporti di lavoro subordinato vengano tutelati in modo più agevole e a beneficio dei dipendenti.

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