Tutela degli animali: il disegno di legge presentato in Senato.

Tutela degli animali

Come precedentemente esposto nell’articolo “Gli animali nella costituzione, questo articolo vuole porsi quale diretta prosecuzione del ragionamento emotivo alla base del tema trattato. Giova ricordare che “La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali e promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni. La Legge dello Stato disciplina i modi e le forme del diritto degli animali, questo il contenuto della proposta della Commissione Affari. Attualmente l’iter di approvazione legislativa è giunto alla camera del Senato, poiché, stante l’iniziale progetto alle Camere, si prevede che entro il 2022 vi saranno specifiche tutele costituzionali in materia di diritto aniamle e ambiente e sarà così novellato l’articolo 9 della carta fondamentale italiana. 

Il Disegno di Legge n. 1078 comunicato alla Presidenza il 19 febbraio 2019 su iniziativa proprio del Senatore Perrilli e Maiorano reca il titolo “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al Codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali”, il quale vuole introdurre norme più serrate e stringenti a tutela del genere animale stante la poca incisività del quadro giuridico in uso attualmente.

La normativa italiana ha posto delle serie basi fattuali alla tutela del diritto degli animali introducendo nel codice penale le condotte di maltrattamento, sfruttamento, violenza, abbandono e uccisione degli animali tra le fattispecie di reato; da notare come alcune sentenze hanno posto in analogia la responsabilità dei proprietari di animali e responsabilità genitoriale.

Di seguito una breve sintesi delle norme interessate dalla proposta di legge:

  • Introduzione dell’articolo 544-octies, relativo al delitto di “esche nocive o pericolose”. La nuova fattispecie di reato punisce al primo comma con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, senza autorizzazione, abbandoni esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono. 
  • Si specifica poi il delitto di uccisione animale, il quale prevede che, se a seguito dell’ingestione dell’esca l’animale muore, anche a causa di una sostanza abbandonata che non si annoveri nel primo comma, si applica l’articolo 544-bis del codice penale, che prevede la reclusione da uno a cinque anni e multa da 5.000 a 50.000 euro o di uccisione di specie protetta disciplinato nell’articolo 544-septies.
  •  Viene previsto quale aggravante il furto di un animale che risulti “domestico” stante l’integrazione dell’articolo 625 del codice penale se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. 
  • Introduzione del divieto di combattimenti tra animali annoverando tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (cfr. articolo 544-quinquies).
  • Il reato di uccisione o distruzione di specie protette, da contravvenzione diventa un delitto (articolo 544-septies).
  • In relazione all’abbandono di animali ex art. 727 c.p. la proposta prevede l’aumento della pena e l’attuale pena alternativa viene infatti sostituita con la pena congiunta dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da 2.500 a 25.000 euro. Si prevede l’ipotesi aggravata (con pena aumentata della metà), se l’azione del l’abbandono determina un danno a persone, animali o cose.

Il miglior modo, personalmente parlando, di chiudere questo articolo è citare la frase di una Persona a tutti nota: “La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” (M. Gandhi).

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