Trust e vincolo di destinazione

trust vincolo di destinazione

Il confronto tra il trust ed il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

L’art. 2645-ter del Codice civile stabilisce che il vincolo di destinazione può essere utilizzato quando si desidera destinare determinati beni immobili e/o mobili iscritti in pubblici registri “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”.

In altri termini, il vincolo ex art. 2645-ter c.c. separa i beni dal patrimonio, in modo da destinarli alla realizzazione di scopi appunto meritevoli di tutela e in favore di determinati soggetti beneficiari, ottenendo così un effetto di segregazione patrimoniale.

Quali sono le caratteristiche del vincolo di destinazione?

Il vincolo di destinazione deve essere stipulato per atto pubblico e contenere:

  • soggetto conferente o disponente è colui che ha la proprietà dei beni e che intende attuare la destinazione in favore di uno o più soggetti giuridici indicati;
  • beneficiario può essere sia una persona fisica che giuridica, ed è il soggetto in favore del quale viene effettuata la destinazione e che beneficia della realizzazione degli interessi meritevoli di tutela;
  • beni vincolati devono essere beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri;
  • durata del vincolo non deve superare i 90 anni o se espressamente specificato per tutta la vita della persona fisica beneficiaria;
    gestore del vincolo (facoltativo), che viene nominato dal conferente per amministrare il negozio e gestire i beni vincolati.

Infine, l’atto del vincolo di destinazione assume validità quando viene trascritto nei registri immobiliari, con il fine di pubblicizzare la notizia e per rendere lo stesso opponibile a terzi.

L’articolo 2645-ter prevede un vincolo di destinazione “atipico” perché lo scopo dello stesso non è predeterminato dal Legislatore, ma è rimesso all’autonomia privata, che sarà da considerarsi lecito solo allorquando superi il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti.

L’atto di destinazione, quindi, si sostanzia nella funzionalizzazione di un bene, con apposizione del vincolo sul bene stesso, affinché raggiunga un determinato scopo. Il vincolo determina una limitazione nel godimento e nel potere di disposizione.

L’elemento fondamentale dell’atto di destinazione è il suo scopo di meritevolezza di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. e deve essere indicato nell’atto di destinazione. Si nota come la meritevolezza dello scopo richiesta dalla legge fa da bilanciere:

al vincolo imposto al disponente che lo priva della pienezza delle facoltà insite nel diritto di proprietà e,
ai beni conferiti sottratti alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..

Quali sono le differenze tra trust e vincolo di destinazione?

Una prima differenza rispetto al trust è che la nuova normativa in tema di vincoli di destinazione non prevede la partecipazione all’atto istitutivo del vincolo di due soggetti distinti, mentre il trust è incentrato principalmente sulla partecipazione di due soggetti: il disponente (settlor) e il trustee.

Una seconda differenza riguarda i beni oggetto del negozio: per il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. rientrano solo i beni immobili o mobili registrati, mentre per il Trust rientrano qualsiasi bene, anche i beni mobili non registrati, partecipazioni societarie, titoli di credito, etc.

Una terza differenza è la durata che costituisce un elemento distintivo: il vincolo di destinazione non può superate i 90 anni o la durata della vita del beneficiario; mentre nel caso del Trust la durata dipende dalle previsioni della legge applicabile.

Una quarta differenza è sulla forma dell’atto istitutivo: per il vincolo di destinazione, la disposizione legislativa contempla solo gli atti in forma pubblica, per il Trust le regole sulla forma dipendono dalla natura dei beni che ne sono oggetto e dalla legge applicabile.

Come si può notare dalle differenze e da quanto esposto dall’art. 2645-ter c.c., il vincolo di destinazione e il Trust siano istituti ben distinti.

Di fatti, l’elemento particolare del Trust è la versatilità e duttilità, particolarità che l’atto di destinazione manca e che è caratterizzato dalla mera funzionalizzazione del bene allo scopo.

Con il Trust si realizza una vera e propria segregazione nel patrimonio nel trustee, mentre con il vincolo di destinazione, una volta trascritto e reso quindi opponibile, si ottiene una separazione solamente unilaterale.

Infine, esaminando la possibilità di trascrivere il vincolo di destinazione, ex art. 2645-ter codice civile, rappresenta: “una possibilità di stipulare trust interni (trust stipulati in Italia, da cittadini italiani e con riferimento a beni situati nel nostro Paese) o solo uno strumento giuridico sostitutivo del trust interno?”

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