Famiglie di fatto e L. 76/2016 (legge Cirinnà)

unione civile

La L.76 del 20/5/16 si pone come spartiacque rispetto al tradizionale concetto di famiglia assumendo importanza non solo per la sua portata giuridica, ma anche socio-politica e culturale.

È doveroso sottolineare che la Corte Costituzionale in molteplici circostanze ha prescritto la necessità di legiferare in materia.

La sentenza n.170/14 corte cost. ha disposto che i caratteri della stabilità e della continuità – tipici del vincolo coniugale – devono essere garantiti anche alle coppie formate da individui del medesimo sesso al fine di non subire ingiuste discriminazioni rispetto alle altre coppie.

Sulla scia di tale necessità e perentorietà, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione, poiché il “diritto al rispetto della vita familiare” per persone dello stesso sesso non trovava alcuna garanzia.

La Legge Cirinnà, in vigore dal 5/6/16, disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto tra coppie sia eterosessuali che omosessuali. La legge definisce:

  • l’unione civile (art.1, commi 1-34);
  • la convivenza (art.1, commi 36-65);

Segue estratto dalla Gazzetta Ufficiale:

Art. 1

  1. La presente legge istituisce l’unione civile tra persone  dello stesso sesso  quale  specifica  formazione  sociale  ai  sensi  degli articoli 2  e  3  della  Costituzione  e  reca  la  disciplina  delle convivenze di fatto.
  2. Due  persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso   costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di  fronte  all’ufficiale  di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
  3. L’ufficiale di stato civile provvede alla  registrazione  degli atti di unione civile tra persone dello  stesso  sesso  nell’archivio dello stato civile. 

A seguito della dichiarazione, le parti possono stabilire di assumere un cognome comune, come riportato dal comma 10, a cui non deve seguire una modifica dei documenti ed il codice fiscale.

Le norme del codice civile e del codice penale sono state armonizzate al nuovo regime delle unioni, ma non potranno avere applicazione le norme del codice civile non espressamente richiamate.

Per quanto concerne l’istituto dell’adozione (comma 20) e della stepchild adoption, la legge non prevede che si possano espressamente applicare a questa categoria di unioni. Le parti avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri come riportato nei commi 11 e 12:

  • obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
  • ciascuna parte – in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative – dovrà contribuire ai bisogni comuni;
  • insieme si dovrà concordare l’indirizzo di vita familiare e fissare la residenza comune.

Riguardo il regime patrimoniale le parti dell’unione civile possono optare per la comunione o la separazione e in quanto applicabili, tutte le norme che disciplinano i rapporti patrimoniali tra coniugi (comm.13).

Concludendo, il portato della Legge Cirinnà, offre un’iniziale e importante tutela ad espressioni sociali che sostanzialmente esistono, ma che non venivano salvaguardate nella loro essenza sociale e giuridica.

Art. 2

Come sciogliere una unione civile?

La legge Cirinnà prevede la possibilità di poter unire civilmente due persone dello stesso sesso attraverso la resa di una dichiarazione dinnanzi ad un ufficiale di stato; esistono però cause impeditive, come riporta l’art.1 comma 4 della L.76 del 20/5/16, che comportano la nullità dell’unione civile:

  • la mancanza di stato libero;
  • l’interdizione;
  • i vincoli di parentela;
  • il delitto.

L’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive può essere impugnata, secondo il l’art.1 comma 7, per:

  • violenza o errore;
  • la sussistenza di un matrimonio o un’unione civile con terzi (comma 8).

Le cause di scioglimento – cfr. comma 22-26 – sono:

  • la morte;
  • i casi previsti sulla legge del divorzio;
  • la sentenza di rettifica del sesso.

Non è prevista la separazione, giacché è prevista la procedura di scioglimento diretto, come riferito al comma 24, per effetto della domanda di scioglimento anticipata dalla dichiarazione di volontà comunicata all’Ufficiale di Stato Civile.

A prescindere da ogni valutazione, nessuno può Stato potrà mai dirsi impoverito da un arricchimento di diritti che informano il principio di uguaglianza garantito dalla Costituzione italiana, quale massima espressione di giustizia.

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