Sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale

liquidazione giudiziale

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa introduce la procedura cosiddetta Liquidazione Giudiziale – che sostituisce la precedente procedura di fallimento. 

La Liquidazione Giudiziale è disciplinata dall’art.121 CCII e ss. L’art.121 CCII indica quali sono i presupposti della Liquidazione affermando che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.  

Alla luce di quanto sopra, è necessario verificare quali siano i soggetti che rientrano nell’art.2 CCII: “impresa minore: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 

  • Un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  • Ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  • Un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00”.

Pertanto, nel caso in cui l’impresa sia “fallibile”, la stessa non potrà accedere alla procedura di liquidazione giudiziale ma potrà intraprendere una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • Accordo di composizione (concordato minore art.74 CCII);
  • Liquidazione del patrimonio (liquidazione controllata 268 CCII);

Ovviamente, l’imprenditore non potrà accedere al piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore art.67 CCII) in quanto tale procedura può essere utilizzata dal consumatore quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Chi sono i soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento?

  • Imprenditore non fallibile;
  • Start up: società di capitali, anche se cooperative, di diritto italiano o Società Europea, le cui azioni o quote non sono quotate sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • Aziende agricole: a prescindere dalle soglie di “fallibilità”;
  • Soci di imprese (snc, sas e sapa) aventi debiti estranei a quelli sociali – a condizione che il socio non abbia destinato il patrimonio al soddisfacimento dei creditori personali a nocumento dei creditori sociali;
  • Professionista.

Per accedere a ciascuna procedura, sarà necessaria la presenza di determinati presupposti:

  • Lo stato di crisi e d’insolvenza (non determinati per colpa grave o per dolo), cioè in una situazione di sovraindebitamento: difficoltà economico, finanziaria e patrimoniale che comporta l’incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni assunte;
  • Soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali.

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