Slittamento di un anno dell’allerta fiscale

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L’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia Entrate probabilmente verrà differita all’anno 2023

L’art.15 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa disciplina il caso in cui l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Agenzia delle entrate riscossione devono avvisare il debitore di aver superato una soglia di debito e che, nell’ipotesi di mancata soluzione a tale situazione, i tre Enti pubblici dovranno procedere con una segnalazione all’OCRI.

Quanto gli enti pubblici avvisano il debitore di avere un’esposizione debitoria rilevante? 

L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione hanno l’obbligo di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2.

Per l’Agenzia delle Entrate e l’INPS tale obbligo è a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari mentre per l’Agenzia Entrate Riscossione è a pena di inopponibilita’ del credito per spese ed oneri di riscossione.

Più precisamente,

  • Agenzia delle Entrate:

avvisa il debitore quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro;

  • Inps – Istituto nazionale della previdenza sociale:

avvisa il debitore quando il debitore e’ in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla meta’ di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

  • Agenzia delle Entrate Riscossione:

avvisa il debitore quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Quando gli enti pubblici procedono con la segnalazione all’OCRI?

I creditori pubblici qualificati procedono senza indugio alla segnalazione all’OCRI quando, scaduto il termine di novanta giorni dalla ricezione dell’avviso senza che il debitore abbia dato prova:

1- di aver estinto il proprio debito o

2- di aver altrimenti regolarizzato per intero il debito con le modalita’ previste dalla legge o

3 – di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o 

4- di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o

5- domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Quando l’art.15 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa entrerà in vigore?

L’art.15 del D.Lgs 14/19 entrerà in vigore dal 1 settembre 2021 ma il Decreto Legislativo “Sostegni” sembra prorogare di 12 mesi il comma 7 del medesimo articolo: Per l’Agenzia delle entrate, l’obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del presente codice”.

Pertanto, il DL “Sostegni” sostituisce la dicitura “dell’anno d’imposta successivo” con “del secondo anno d’imposta successivo”: l’effetto sarà, quindi, che le prime comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, rilevanti ai fini dell’allerta, sarebbero quelle del primo trimestre 2023.

Non rimane che attendere se vi sarà o meno la predetta proroga che suscita molteplici perplessità considerata la situazione emergenziale del nostro Paese.

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