Rottamazione ter

COS’E’ LA ROTTAMAZIONE TER?

Si tratta della possibilità, introdotta dall’art. 3 Decreto Legge 119/2018 (c.d. Decreto Fiscale), di pagare le imposte non pagate e iscritte a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora nel frattempo maturati. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 Luglio 2019 oppure a rate nel corso di 5 anni. A seguito degli emendamenti di modifica alla rottamazione ter approvati dal Senato in vista della conversione in legge del Decreto Fiscale, e che a breve passeranno all’esame della Camera, sono state previste importanti novità a favore dei contribuenti che intendano optare per il pagamento in forma rateale, in particolare:

  • Viene previsto un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni; per la prima e la seconda rata, il cui ammontare è pari al 10% delle somme complessivamente dovute all’Erario, i termini sono il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti rate di pari ammontare scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2020 in poi.
  • Viene prevista una mitigazione delle conseguenze per il tardivo versamento delle somme dovute, poiché non si produce l’effetto di inefficacia della definizione agevolata se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni; né sono dovuti interessi.
  • Si prevede un tasso di interesse pari al solo 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece di quello del 4,5%, applicato in precedenza
  • Viene previsto l’immediato rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, anche quando la rottamazione include i carichi previdenziali. In sostanza, se il Decreto venisse convertito in legge, la regolarizzazione ai fini del rilascio del Durc si realizzerebbe fin dalla presentazione della domanda di rottamazione.

 

I carichi esclusi dal beneficio della definizione agevolata:

  • Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • Le multe, le ammende ed in genere tutte le sanzioni pecuniarie comminate da provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o previdenziali.

CHI PUO’ ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE TER

  • tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e che non hanno mai aderito alle precedenti edizioni della rottamazione
  • coloro che hanno già aderito alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge numero 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione
  • coloro che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017), ma solo nel caso in cui abbiano integralmente pagato, entro lo scorso 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In tal caso essi verranno automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-ter” senza bisogno di alcuna ulteriore attività.

QUANDO E COME ADERIRE

Per usufruire della nuova “rottamazione-ter” è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019:

E POI?

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione ter, entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente comunicazione di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento; oppure comunicazione di eventuale diniego.

GLI EFFFETTI DELL’ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE TER

  • Importante tenere presente che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima /unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.
  • Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata, non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
  • non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda
  • si sospendono i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda
  • si sospendono gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

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