Pignoramento presso terzi

 

Il pignoramento presso terzi è una tipologia di esecuzione incardinata da un creditore che mira ad ottenere soddisfazione tramite la messa a disposizione di beni o valori del proprio debitore in possesso di terzi.

In breve la procedura è formata da tre soggetti: creditore, debitore e il terzo.

Il terzo è il debitore del debitore tanto da essere chiamato debitor debitoris. La procedura, quindi, mira ad accorciare la filiera del debito e a far consegnare i beni o a pagare i valori direttamente in capo al creditore attraverso il pignoramento somme.

Poniamo che il creditore (A) abbia un credito nei confronti del debitore (B) e che quest’ultimo abbia una pensione nei confronti dell’INPS (C). Il creditore A notificherà un pignoramento presso terzi a C per ottenere che C paghi direttamente ad A quella parte di pensione sottoposta a vincolo. La fila dei pagamenti si accorcia: normalmente C avrebbe dovuto pagare B e B pagare A; nl caso rappresentato C paga direttamente A.

Questo per varie ordini di ragioni.

La prima di carattere generale: sappiamo che la legislazione in generale favorisce tutti quei mezzi di estinzione delle obbligazioni che riducono i movimenti o li annullano. Per spiegarsi meglio. La legislazione italiana prevede numerose forme di pagamento (compensazione, delegazione di pagamento, cessione del credito, datio in solutum, confusione, la remissione del debito, permuta) nel quale può rientrare a pieno titolo anche il pignoramento presso terzi che è una modalità di estinzione di una obbligazione coattiva e non volontaria ma ha la stessa funzione ed ha l’effetto di diminuire il passaggio del denaro.

Ciò può essere curioso ma tale tendenza deriva direttamente da quell’atteggiamento tipico delle transazioni con monete preziose tramite il quale il pagatore, prima di consegnare le monete, le grattava, tosava e, in breve, asportava parte del metallo prezioso. Ben si comprende che con un numero di transazioni alte la moneta veniva “svilita”, perdeva valore intrinseco. Di qui si decise di favorire tutti quei modi di adempimento che non prevedessero la consegna delle monete preziose o che accorciassero il numero di passaggi.

Tornando al pignoramento presso terzi, quindi, i passaggi vengono ridotti da 2 a 1 solo.

Il sistema del pignoramento presso terzi è stato modificato nel così detto pignoramento presso terzi modello 2013 o modello pignoramento presso terzi 2013.

 

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEL CODICE  DI PROCEDURA CIVILE

Ai sensi dell’art. 492 c.p.c. il pignoramento presso terzi modello 2013 “è l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.

Mentre il pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., stabilisce che “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma dell’art.137”.

Il modello pignoramento presso terzi 2013, quindi, è un atto scritto che ha dei contenuti caratteristici elencati nell’art. 543 codice di procedura civile che deve essere notificato al debitore e al terzo e che quindi deve giungere nelle mani del debitore e del terzo: ciò significa che questi soggetti vengono messi a conoscenza.

Dal momento della notifica il terzo è responsabile ed è soggetto agli obblighi di custodia relativamente alle cose e alle somme dovute al creditore nei limiti dell’importo portato nel precetto.

Il precetto è l’atto che precede il pignoramento ed è l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di giorni 10.

Il precetto riporta l’esatto importo da corrispondere. Questo atto viene notificato al debitore e precede l’esecuzione. Se il debitore non adempie a questa intimazione il creditore potrà agire in esecutivis tramite, tra gli altri, il pignoramento presso terzi.

Chiarito l’oggetto e la funzione del precetto torniamo al pignoramento presso terzi.

Avevamo notificato l’atto di pignoramento al debitore ed al terzo e quest’ultimo era stato attribuita la responsabilità del custode sulle somme o cose del debitore. Il terzo, poi, deve rilasciare la c.d. dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. nella quale “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente e trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quanto ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.

Se il terzo, invece, non effettuasse la dichiarazione prescritta dalla legge il giudice fissa una udienza successiva e chiede di rinnovare la richiesta al terzo tramite la notifica dell’ordinanza del giudice almeno gg.10 prima dell’udienza. Se il terzo non compare in udienza o comparendo rifiuta di fare la dichiarazione il credito pignorato il possesso del bene si ritiene non contestato il giudice assegna il credito.

In ogni caso, determinato l’importo di cui il terzo è debitore il giudice emette ordinanza di assegnazione che munita di formula esecutiva permette di riscuotere il credito direttamente senza passare tramite il debitore. C pagherà direttamente A e facendo ciò annulla il debito che originariamente aveva verso B.

 

QUALI BENI POSSONO ESSERE PIGNORATI PRESSO TERZI

I beni che solitamente sono oggetto di pignoramento sono principalmente:

conti correnti, valori bancari o postali; infatti il pignoramento presso terzi in banca e la posta in caso di giacenze attive sul conto corrente o si depositi di titoli presso di loro, sono debitori di tali importi e, quindi, possono essere obbligati a pagarli/restituirli non più al correntista o depositario ma al suo creditore, limitatamente all’importo indicato in precetto per come precisato nell’ordinanza di assegnazione;

– stipendi; il datore di lavoro è debitore delle somme di denaro dovute a titolo di stipendio. Lo stipendio (così come la pensione) è pignorabile entro certi limiti che indicheremo poco oltre;

– pensioni; l’INPS è debitrice di somme a titolo di pensione nei confronti dei soggetti aventi diritto e, di qui, il creditore può chiedere all’INPS di versare una parte della pensione direttamente in capo a sé, anche qui con dei limiti che andremo poco oltre a specificare;

– crediti; può capitare che il nostro debitore abbia crediti commerciali perché è una azienda oppure crediti da privato non ancora escussi (o, addirittura, abbia partecipazioni in società di capitale e, di qui, il credito relativo alla quota o alle azioni; casi, questi, ibridi tra pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare). Nel novero di questi crediti possono intendersi anche i c.d. “pignoramento delle fatture” cioè dei crediti commerciali;

beni o cose; i crediti non sono solo denaro ma possono essere anche oggetti che non sono nella disponibilità del debitore ma del terzo e che devono essere assegnati al creditore. Nel caso di beni e/o cose si può parlare impropriamente di pignoramento presso terzi e si dovrebbe parlare di pignoramento mobiliare presso il terzo.

Un caso un poco particolare che meriterà un articolo a sé state è il così detto pignoramento banca d’Italia in qualità di esercente del servizio di tesoreria dello stato.

 

PIGNORAMENTO DEI CREDITI E CREDITI NON PIGNORABILI

Il pignoramento dei crediti è una possibilità che il legislatore ha voluto concedere al creditore per rendere più piena ed effettiva la garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c.; i crediti, infatti, non sono ancora a tutti gli effetti beni entrati nel patrimonio del debitore ma che matureranno o saranno esigibili da quest’ultimo.

I crediti in generale sono tutti sottoponibili a pignoramento salvo le eccezioni previste ed elencate nell’art. 545 c.p.c. (alimentari, sussidi, stipendi o salari se non con limitazioni ecc.).

La terminologia corretta sarebbe: alcuni crediti sono impignorabili totalmente altri solo relativamente impignorabili. In questa seconda categoria, quella dei crediti relativamente impignorabili, rientrano i crediti alimentari e gli stipendi.

Quelli alimentari hanno una duplice condizione, qualitativa e quantitativa. Si può agire sui crediti alimentari sono per la soddisfazione di crediti di natura alimentare e sotto controllo del giudice che deve concedere la pignorabilità indicando anche il limite quantitativo.

I crediti retributivi, invece, hanno un solo limite quantitativo potendo essere pignorati nei limiti del quinto, limite superabile solo per la soddisfazione di crediti relativi agli alimenti.

 

PIGNORAMENTO STIPENDI E SALARI

Il pignoramento di crediti e salari è uno fra i più comunemente utilizzati. Abbiamo detto che dai più viene volgarmente detto pignoramento stipendio 2013 per differenziarlo da come avveniva in precedenza.

La procedura del pignoramento dello stipendio è complessa. La formula del pignoramento presso terzi è stata modificata.

Con ordine. Ci sono alcune regole da conoscere. Innanzitutto la normativa di riferimento sul tema è il D.P.R. 180/1950. Questa norma differenziava il dipendente pubblico da quello privato fino alla loro equiparazione per il tramite delle pronunce della Corte Costituzionale.

La disciplina specifica si rinviene nell’art. 544 comma 3 c.p.c. “Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato”.

Abbiamo poche righe fa stabilito che c’è stato un percorso di perfetta sovrapposizione tra salari/stipendi privati e pubblici, con un processo di perfetta equiparazione. Il comma 4 dell’art. 545 c.p.c. che recita “Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito” sta a significare che gli stipendi e i salari e tutti gli accessori (TFR indennità di licenziamento illegittimo ecc.) sono pignorabili nella misura di 1/5.

Nel caso in cui gli stipendi e le pensioni siano oggetto di pignoramento presso terzi in banca entra in gioco il comma 8 della’rt.545 c.p.c.

 

PIGNORAMENTO PENSIONI

Il pignoramento delle pensioni è l’alternativa logica al pignoramento dello stipendio. A meno che il debitore sia disoccupato o abbia una società (con conseguente possibilità di pignoramento di valori, quote o azioni) il soggetto privato se non lavora è in pensione.

La pensione viene erogata dall’INPS nella maggior parte dei casi, salvo eccezioni.

La Corte Costituzionale ha da ultimo introdotto il principio “della generale pignorabilità delle pensioni per la quota parte dell’ammontare che ecceda quanto necessario ad assicurare al pensionato mezzo adeguati alle sue esigenze di vita”.

Qui si apre un discorso complesso e matematico. In primis serva capire che le pensioni sono pignorabili. Sono pignorabili con dei limiti. I limiti sono differenti da quelli relativi agli stipendi.

L’articolo di riferimento è sempre l’art. 545 c.p.c., questa volta il comma 7, dove si legge “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Da qui nascono due quote della pensione. La prima impignorabile pari alla “misura massima dell’assegno sociale (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)  moltiplicato per ½” e la seconda pignorabile pari all’eccedenza tra detto importo e il totale pensionistico mensile.

Facciamo un esempio. L’assegno sociale per il 2018 è pari ad €.453,00. Poniamo una pensione mensile di €.1.000,00 netta.

Per trovare la quota pignorabile bisogna eseguire questa operazione: 1.000– 453×1/2 e si otterrà 1.000-679,50=320,50 con il risultato che €.320,50 sarebbe la quota soggetta a pignoramento nei limiti di cui all’art.545 comma 3 c.p.c.; di qui bisogna calcolare 1/5 della quota pignorabile €.320,50×1/5=€.64,10/mese.

In conclusione: fatta €.1.000,00 la pensione percepita dal nostro debitore noi potremmo soddisfarci per €.64,10/mese per ogni mese di percepimento del trattamento.

Si ripete: quando si parla di stipendi non esiste la quota impignorabile con il risultato che se al posto della pensione il debitore avesse percepito uno stipendio di €.1.000,00 la quota pignorata sarebbe stata pari ad €.1.000×1/5=€.200,00/mese.

 

PIGNORAMENTO STIPENDIO E PENSIONE CON CONCORSO DI CAUSE: CONCORSO DI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI

Può capitare che il percipiente lo stipendio non abbia un solo debito ma ne abbia diversi. La natura di questi crediti può essere identica o differente.

La natura dei crediti tipica, si è detto, può essere: credito comune, credito alimentare e i crediti nei confronti dello stato.

In caso di stipendio di €.1000 causa differenti di pignoramento: un credito alimentare, un credito dello stato e un credito commerciale (finanziamento privato) questi tre crediti potrebbero il linea teorica incidere oltre la metà. Se infatti il quinto è quantificabile in €.200,00 e questo importo lo moltiplicassimo per le tre differenti ragioni di credito se ne avrebbe un totale pignorato di €.600,00 che sarebbe superiore alla metà dello stipendio €.500,00. Il meccanismo è il seguente.

Il primo pignoramento avrebbe la quota di un quinto assegnata così come il secondo. Tolti da 1000 i primi due pignoramenti di 200 euro ciascuno se ne avrebbe un residuo stipendio di €.600,00. Ora, arrivato il terzo creditore ad agire su quello stipendio si vedrebbe la sola quota di 100 euro assegnabile perché è la quota residua (600-500) fino a preservare in capo al debitore la ½ del suo stipendio.

In caso di pensione il meccanismo è simile. L’unica differenziazione è che c’è la quota impignorabile pari all’assegno sociale aumentato della metà. Sulla quota residua si è ipotizzato in dottrina (“ANNA MARIA SOLDI – Manuale dell’esecuzione forzata ed.2014 pag.626) la pignorabilità sino a ½ della quota eccedente il minimum impignorabile.

Pensione di €.1000: detratto il minimum impignorabile (453×1/2) residua l’importo aggredibile di €.320,50 che sarebbe pignorabile sino alla metà in caso di concorso di pignoramenti con causa differenti.

Se i pignoramenti sulla retribuzione o sulla pensione hanno medesima natura si dovrà rispettare il limite di 1/5 mettendosi in coda. Soddisfatto il primo partirà la soddisfazione del secondo credito azionato.

 

CONCORSO PIGNORAMENTO E CESSIONE VOLONTARIA DEL QUINTO  

Normalmente i giudici sono unanimi nel considerare possibile la coesistenza tra cessione volontaria del quinto e il pignoramento del quinto.

La condizione sine qua non la cessione è opponibile al creditore pignoratizio è che la cessione risulti da atto di data certa e debitamente notificata prima della notifica del pignoramento.

Ovviamente le notifiche in caso di specie in cui si parla di pensione e stipendi sono rivolte all’Inps (pensione) o datore di lavoro (stipendio).

Qualora sia opponibile la cessione al creditore pignoratizio rimarrà la somma residua tra lo stipendio e la quota ceduta.

Sempre con l’esempio dello stipendio di €.1000. Se viene ceduto volontariamente il quinto e questo è stato notificato prima del pignoramento allora si potrà procedere con il pignoramento di 1/5 sul residuo importo di €.800 (1000-1/5), così pari ad €.160.

Se dallo stipendio di 1000 sottraiamo €.200 ceduti volontariamente ed €.160 pignorati residua l’importo di €.640 che è superiore al limite della metà e che, in teoria, sarebbe aggredibile da un soggetto con un credito di natura diversa per la quota di 1/5 sull’importo di €.140 (640-1000/2).

 

PIGNORAMENTO E ISCRIZIONE A RUOLO PRESSO TERZI

L’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi è stata da ultimo modificata. Dal 31/3/15 il termine per iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi è di gg. 30 decorrenti dal giorno del ritiro del pignoramento dagli ufficiali giudiziari.

Tale termine di iscrizione a ruolo è per il pignoramento presso terzi differente dagli altri pignoramenti. Il pignoramento immobiliare così come il pignoramento mobiliare hanno termini per iscrivere a ruolo più brevi: entrambi gg.15 dal ritiro degli atti dall’ufficiale giudiziario.

L’iscrizione a ruolo, poi, è ormai solo telematica e il deposito del titolo, precetto e pignoramento presso terzi a cura dell’avvocato procedente.

 

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