Rinvio delle perdite civilistiche

Perdite civilistiche

A causa della crisi pandemica ed economica, molte società presenteranno un bilancio d’esercizio 2020 con delle perdite.

Le perdite significative possono essere sottoposte a una sospensione, o meglio ad un trattamento transitorio in deroga.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 23/2020, definito decreto Liquidità, convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020 e riscritto dall’art. 1, comma 266 della Legge di Bilancio 2021, definisce la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento a causa di perdite significative, a cui sono sottoposte le società di capitali, se emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020; l’obbligo di adottare le misure necessarie, previste dal codice civile, slitta al quinto esercizio successivo, creando un periodo “congelato” di 5 anni, durante il quale, l’impresa ha modo di ricostruire l’integrità del proprio Patrimonio Netto, senza obblighi conservativi.

Quindi, l’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce, che “nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

In pratica, se il bilancio 2020 chiude con una perdita superiore al terzo del capitale, gli amministratori hanno l’obbligo di convocare l’assemblea e presentare l’informativa sulla situazione della società, ma piuttosto che deliberare il reintegro o la riduzione, possono decidere di rinviare la decisione all’assemblea che approva il bilancio degli esercizi successivi fino al massimo del quinto successivo, fino al 31 dicembre 2025.

La contabilizzazione della perdita 2020 va inserita nella voce del passivo patrimoniale “VIII – Utile (perdite) portato a nuovo”, separatamente da altre perdite portate a nuovo che non sono ammesse a tale agevolazione. L’informativa, come richiesto dall’art. 6 comma 4, in nota integrativa prevede espressamente una distinta indicazione.

Come per le perdite prodotte nell’esercizio 2020, anche le perdite dell’esercizio 2021 potranno essere recuperate entro il quinto esercizio successivo, grazie al d.l. 228/2021 denominato decreto milleproroghe. In particolare, all’art. 3, comma 1-ter che modifica l’articolo 6 comma 1 del Decreto-legge dell’8 aprile 2020 n.23 convertito con modificazioni dalla legge del 5 giugno 2020 n.40.

I principali aspetti del sopracitato decreto sono:

  1. come per l’anno 2020, anche per l’anno 2021 si fa riferimento alle perdite creatosi nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e non all’esercizio solare. In questo modo potranno beneficiare anche le società con gli esercizi a cavallo d’anno, a condizione che il termine del 31 dicembre 2021 rientri nel corso dell’esercizio;
  2. il periodo di 5 anni per la copertura delle perdite 2021 è autonomo rispetto a quello entro il quale dovranno essere ricoperte le eventuali perdite del 2020. Le perdite dell’anno 2020 dovranno essere ripianate entro l’approvazione del bilancio relativo al 2025, mentre le perdite del 2021 potranno essere ridotte a meno di un terzo del capitale entro l’approvazione del bilancio 2026;
  3. il congelamento delle perdite 2021 ha il compito di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale ex degli artt. 2446 e 2447 e 2482, nonché la causa di scioglimento della società.

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