Riforma legge fallimentare: novità codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

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Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è stato pubblicato con Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n . 14 in Gazzetta Ufficiale nella sezione Serie Generale n.  38 del 14-2-2019 , in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155.

Il nuovo codice è stato approvato, in via definitiva, in data 10 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri n. 37.

Principali novità codice crisi d’impresa

Il codice contiene al suo interno molte novità. Tra le novità più rilevanti, come specificato nel comunicato stampa pubblicato da Governo si hanno:

  • sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale”, in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
  • dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
  • privilegiare, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • uniformare e semplificare la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • prevedere la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • istituzione presso il Ministero della giustizia diun albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

 Tra le novità più rilevanti vi è anche la modifica dell’art. 2477 del codice civile, il quale con la nuova formulazione stabilisce nuovi limiti inerenti la soglia minima che fa scattare l’obbligo per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) della nomina del collegio sindacale e del revisore legale dei conti.

I parametri che rendono obbligatoria per la società la nomina dell’organo di controllo sono i seguenti:

  • se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • se è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • se supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

         – totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di euro 2.000.000;

         – ricavi delle vendite e delle prestazioni maggiore di euro 2.000.000;

         – numero dipendenti occupati in media durante l’esercizio maggiore di 10 unità.

L’obbligo della nomina dell’organo di controllo cesserà se per due esercizi consecutivi non si è superato almeno uno dei limiti suddetti.

 

Entrata in vigore del decreto

Il decreto entrerà in vigore a pieno il 15 agosto 2020 ovvero dopo 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso, ad eccezione di alcune norme ivi contenute che entreranno in vigore in date antecedenti, tra le quali le modifiche dell’art. 2477 c.c. che è entrato in vigore il 16 marzo 2019 ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (le imprese avranno 9 mesi di tempo per adeguare atto costitutivo e statuto alla nuova normativa).

 

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