Profili fiscali e giuridici del concordato preventivo con assuntore

L’imprenditore commerciale per risolvere il proprio stato di crisi o di insolvenza può proporre ai suoi creditori un piano che permetta di soddisfarli per una certa percentuale e a determinate condizioni sotto la sorveglianza del Tribunale competente. Il piano in tal caso dovrà essere presentato unitamente alla domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l.f. e può prevedere:

  • la ristrutturazione dei debiti;
  • l’attribuzione delle attività delle imprese coinvolte dalla proposta di concordato ad un assuntore e in tal caso possano rivestire il ruolo di assuntore anche i creditori o le società da quest’ultimi partecipate;
  • la suddivisione dei creditori in classi;
  • diversi trattamenti ai creditori appartenenti a classi diverse.

Cos’è il concordato preventivo con assuntore

Il concordato preventivo con assuntore può essere proposto sia in caso di concordato preventivo con continuità aziendale sia in caso di concordato preventivo liquidatorio.

L’assuntore è un “garante” che subentra nei debiti ammessi al passivo della procedura.

La proposta dovrà essere sottoscritta dal debitore e dall’assuntore che con la sottoscrizione accetta il contenuto del piano e si obbliga ad eseguire le obbligazioni assunte, mettendo a garanzia il proprio patrimonio.

Inapplicabilità delle disposizioni ex art. 163 bis l.f. 

Il Tribunale di Milano con il decreto del 15 giugno 2017 e poi con altre pronunce successive (Decreto 13 dicembre 2018 – Presidente dott.ssa Alida Paluchowski) ha sancito che in un concordato preventivo con assuntore possono non essere applicate le procedure competitive ex artt. 163 bis, 182 e 107 l.f.:

 (…) non comporta la sottoposizione dell’acquisizione del patrimonio a procedure competitive di cui al 163 bis e, o al 182 L.F. ispirate alla logica di cui agli artt. 107 e seguenti L.F. poiché si reputa che tale effetto di legge sia escluso concettualmente dal ruolo dell’Assuntore (…) 

Secondo il principio enunciato nei decreti in esame nel concordato preventivo  con assuntore sia liquidatorio che con continuità aziendale si può non applicare il procedimento competitivo ex art. 163 bis l.f., essendo che l’assuntore si sostituisce nel patrimonio del debitore liberato in modo universale sia per la parte di attivo che per il passivo “promesso” ai creditori senza che avvenga il pagamento di un determinato prezzo per l’acquisto o l’affitto dei beni aziendali.

 Anche altri Tribunali hanno aderito a tale orientamento, si citano:

    • Decreto Tribunale di Forlì del 3 febbraio 2016 – Presidente dott. Alberto Pazzi;
    • Decreto Tribunale di Forlì, 25 febbraio 2019 – Presidente dott.ssa Rossella Talia, Giudice Relatore  dott.ssa Barbara Vacca: “(…) il soggetto che si propone di assumere il concordato subentra infatti nella medesima posizione attiva ma anche in quella passiva della società in concordato sostituendosi ad essa e divenendone successore, mentre chi acquista l’azienda, uno o più rami o specifici beni dietro un determinato corrispettivo, succede solo nei singoli rapporti legati e conseguenti al bene o ai beni acquistati (…)”;
    • Decreto Tribunale di Monza del 31 ottobre 2018 – Presidente dott.ssa Caterina Giovanetti, Giudice Relatore, dott. Alberto Crivelli;
  • Decreto n. 2380 della Corte d’Appello di Bologna del 15 maggio 2019.

Aspetti fiscali del concordato preventivo con assuntore

L’Agenzia delle Entrate in una nota trasmessa alla divisione contribuenti ha previsto che “(…)il creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con assuntore, disciplinato dall’articolo 160, primo comma, lettera b), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “Legge fallimentare”) – nel quale viene prevista la prosecuzione dell’attività e il soddisfacimento dei creditori attraverso l’attribuzione delle attività ad un soggetto terzo, con contestuale “liberazione” del debitore originario che, dunque, non subisce alcun effetto dalle vicende che caratterizzano l’adempimento dell’obbligo concordatario, che grava unicamente sull’assuntore – può emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del concordato. (…)”

La stessa nota dell’Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso in cui l’assuntore dovesse essere dichiarato fallito, l’Imposta sul valore aggiunto, relativa al debito concordatario, non potendo essere recuperata tramite note di variazione intestate all’assuntore, può essere richiesta a rimborso entro il termine di due anni dalla data di avvenuto versamento dell’imposta o se successivo dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la sua restituzione (nel caso di fallimento dell’assuntore dal giorno in cui il piano di riparto dell’attivo fallimentare diviene definitivo o in sua assenza dalla data di chiusura del fallimento).

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