Procedura di esdebitamento: La nuova definizione di consumatore

La Legge 176/20 ha introdotto molteplici novità alla Legge sul sovraindebitamento n.3/12 e, pertanto, all’esdebitazione.

Con l’articolo di oggi, si vuole porre l’attenzione all’art.6 comma 2 lett. b) il quale introduce una nuova definizione di Consumatore: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

La nuova norma, quindi, ha permesso di introdurre nella procedura di sovraindebitamento e quindi di esdebitazione, anche le situazioni debitorie di quei soggetti che precedentemente non potevano entrarci, quali i soci delle società di persone S.a.p.a., s.a.s. e s.n.c.

La norma però, fornisce una precisazione cioè, hanno accesso alla procedura i soggetti di cui sopra ma solo come persone fisiche e per scopi estranei alla attività:

  • Imprenditoriale,
  • Commerciale,
  • Professionale,
  • Artigiana.

Conseguentemente, la normativa esclude al socio illimitatamente responsabile l’accesso alla procedura di sovraindebitamento e la successiva esdebitazione in riferimento ai debiti sociali ma, permette, ora, la possibilità al socio di società fallibili di accedere al sovraindebitamento unicamente per la propria posizione personale debitoria.

La predetta persona fisica, quindi, potrà presentare un piano del consumatore per i debiti personali o la liquidazione del patrimonio.

In conclusione, la nuova normativa prevede che sono da considerarsi consumatori sia le persone fisiche in senso stretto – le quali potranno presentare o un piano del consumatore o la Liquidazione del patrimonio – sia i soci delle società regolate nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile per i debiti strettamente personali e quindi non riconducibili all’attività.

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