COS’E’ IL PIGNORAMENTO
Il pignoramento è un atto dell’Ufficiale Giudiziario attraverso il quale il creditore cerca di trovare soddisfazione al proprio diritto di credito (per migliori approfondimenti leggere “pignoramento mobiliare“.
COS’E’ IL PIGNORAMENTO DEGLI STIPENDI
Il pignoramento dello stipendio è una forma tipica di pignoramento presso terzi (per capire meglio potete rifarvi a questo articolo sul pignoramento presso terzi).
Nello specifico, è un pignoramento presso terzi nei confronti dello stipendio e cioè di quel credito di lavoro che l’eventuale debitore ha nei confronti del proprio datore di lavoro.
Poniamo che Tizio sia il creditore e che Mevio sia il debitore. Mevio lavora presso l’azienda Paperino S.p.A. maturando, mensilmente il diritto al proprio stipendio. Tizio, creditore, chiede al proprio avvocato di redigere un atto di pignoramento presso Paperino S.p.A. con il quale intima a quest’ultima di pagare direttamente Tizio, in luogo di Mevio.
Questo pignoramento avrà ad oggetto stipendio e TFR, trattamento di fine lavoro.
Ci sono dei limiti. Vediamo quali sono.
LIMITI DEL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO
Innanzitutto lo stipendio da considerare come base di ogni calcolo è lo stipendio netto e cioè depurato da contributi e tasse.
Il limite è quello di 1/5 dello stipendio (leggasi art.545 c.p.c.). Se per esempio il debitore avesse uno stipendio di €.3.000,00 il limite delle somme pignorabili è quello di €.600,00, appunto 1/5 di €.3.000,00.
A questo punto bisogna fare un distinguo: quando si parla di stipendio non consideriamo il così detto assegno sociale che, invece, consideriamo nel caso di pignoramento della pensione. E’ un caso particolare previsto solo per le pensioni che non può essere applicato analogicamente per gli stipendi. Per tali aspetti rimandiamo ad altri articoli presenti su www.consulenza-pranzo.it (diritto dell’esecuzione).
Il primo limite, quindi è quello che prevede la pignorabilità dello stipendio ad un massimo di 1/5.
Anche questo limite non è assoluto.
Vediamo perché. Ci sono crediti e crediti e possono dividersi, ai fini dell’oggetto del presente articolo in: (i) crediti commerciali, (ii) crediti per oneri dovuti allo stato e (iii) crediti alimentari.
Nel caso in cui i creditori siano tutti della stessa specie (ad esempio un creditore per un acquisto non pagato e un creditore per spese condominiali – rientrano entrambi nella categoria dei (i) crediti commerciali) il limite del 1/5 dello stipendio rimane fermo. Il concorso degli stessi si avrà facendo soddisfare il creditore con titolo, prelazione o precedenza per primo e, una volta soddisfatto interamente quello, il secondo creditore commerciale sempre nella misura massima di 1/5).
Qualora, invece, i tipi di creditore siano differenti: il coniuge (credito alimentare) e la banca per un finanziamento queste possono concorrere sullo stipendio nella misura di 1/5 ciascuno che, sommati, darebbero i 2/5 dello stipendio.
In caso di concorso tra creditori di tipo diversi, infatti, il limite al pignoramento dello stipendio si alza sino ad ½. Riprendendo l’esempio di prima: il debitore ha uno stipendio di €.3.000,00 e ci sono due creditori con titolo differente ognuno di essi potrà percepire €.600,00/mese. Al debitore, quindi, residuerà uno stipendio di €.1.800,00 (€.3.000,00-€.600,00-€.600,00=€.1.800,00).
Se, poi, fra i creditori ci fosse anche lo stato questo si aggiungerebbe ai precedenti sino a ½ dello stipendio. Lo stipendio di €.3.000,00 sarebbe pignorabile complessivamente solo fino a €.1.500,00 da dividere tra i tre creditori di tipo diverso.
PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO CHE CONFLUISCE SUL CONTO CORRENTE
Il pignoramento dello stipendio tipico è quello che abbiamo appena raccontato. Poi ci potrebbe essere il pignoramento dello stipendio non già presso il datore di lavoro ma presso la Banca dove lo stipendio viene accreditato.
In questo caso, interviene il concetto dell’assegno sociale. L’assegno sociale è quella somma di denaro che ogni anno viene determinato dallo stato come “importo minimo per vivere”. Per l’anno 2018 è stato determinato in €.458,00.
Nel caso in cui il pignoramento venga eseguito presso l’istituto bancario ove lo stipendio viene accreditato il conto corrente può essere pignorato con il limite di tre volte l’assegno sociale.
Meglio. Se moltiplichiamo €.453,00×3 troviamo €.1.359,00 come somma del conto corrente impignorabile mentre rimane oggetto di pignoramento la somma eccedente.
Ecco come funziona esattamente:
- Se il pignoramento è successivo all’accredito dello stipendio la somma pignorabile è l’eccedenza di €.1.359,00;
- Se il pignoramento è precedente dell’accredito dello stipendio valgono i limiti del 1/5 dello stipendio visti sopra.
Nell’esempio di Mevio che guadagna €.3.000,00 nel caso appena detto il creditore potrebbe pignorare il c/c dove è confluito lo stipendio per €.1.641,00 (€.3.000,00-€.1.359,00).
Vedete chiaramente che nel caso di pignoramento presso il datore di lavoro la quota pignorata sarebbe €.600,00/mese mentre nel caso di pignoramento presso la banca aumenterebbe sino ad €.1.641,00.
Il limite del minimo per vivere cambia di anno in anno e questi esempi andranno aggiornati.
PIGNORAMENTO STIPENDIO DA PARTE DI EQUITALIA (o agenzia entrate riscossione)
Altra differenziazione nel caso in cui il pignoramento venga eseguito dal concessionario della riscossione.
Se a pignorare è lo Stato i limiti sono diversi; precisamente:
– per stipendi sino ad €.2.500,00 lo stato può pignorare 1/10 dello stipendio;
– per stipendi sino ad €.5.000,00 lo stato può pignorare 1/7 dello stipendio;
– per stipendi oltre i €.5.000,00 lo stato può pignorare 1/5 dello stipendio.
Attenzione però. Lo Stato e i suoi riscossori hanno procedure di pignoramento differenziate. Non passano attraverso il tribunale e il giudice dell’esecuzione. Può capitare, quindi, che non vengano rispettati questi limiti. Nel caso bisogna procedere con opposizione al pignoramento chiedendo la riduzione dello stesso entro i limiti di legge.
Il fatto che sia lo Stato – o chi per lui – a procedere non significa che si comporti secondo la legge. Sembra impossibile ma molto spesso non lo fa.
Nell’esempio che abbiamo fatto sino ad ora, quindi, Mevio è titolare di un credito di lavoro (stipendio) di €.3.000,00 che quindi, per crediti dello Stato, potrebbe essere pignorato nella misura di 1/7, non già di 1/5 come per i crediti di natura differente. Il riscossore potrà pignorare la somma di €.428,00/mese mentre un creditore normale abbiamo detto può pignorare la somma di €.600,00/mese.
MEGLIO CHIARIRE
Va chiarito in chiusura che non ci sono stipendi troppo modesti che non possono essere pignorati.
Anche stipendi di 400,00-500,00/mese possono essere pignorati con il limite generale di 1/5 o quelli speciali sopraccitati.
CONCLUSIONI
La materia è molto scivolosa e complessa e il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un avvocato. Non un avvocato qualunque ma ad un avvocato specializzato in esecuzioni.