Pignoramento pensione

pignoramento pensione

PIGNORAMENTO

Il pignoramento è un atto di esecuzione con il quale il creditore aggredisce, di fatto, il patrimonio del debitore.

Ogni soggetto è sottoposto con i propri beni presenti e futuri al soddisfacimento dei propri debiti, questo è il contenuto dell’art.2740 c.c. con il quale si sancisce il principio della responsabilità patrimoniale.

Per procedere con il pignoramento (della pensione, nel caso di questo articolo) bisogna essere muniti di un titolo esecutivo (di solito sentenza o altro provvedimento del giudice, ad esempio un decreto ingiuntivo oppure, tra gli altri, una cambiale protestata o assegno), averlo notificato e aver notificato anche un precetto.

Il precetto è l’atto che intima il pagamento di ogni dovuto – entro il termine di gg.10 minimo – con l’avviso che decorso tale termine dalla notifica si procederà in executivis.

 

PENSIONE

La pensione è il trattamento che viene riconosciuto a un soggetto all’esito della propria attività lavorativa, oppure a seguito di un trattamento anticipato dovuto alle più svariate ragione (infortunio, malattia).

Questo trattamento è erogato dall’INPS e ha valori diversi a seconda dei casi.

La pensione è pignorabile.

 

PIGNORAMENTO PENSIONE

Il pignoramento della pensione è tecnicamente un pignoramento presso terzi (per maggiori informazioni leggere, pignoramento presso terzi).

Quanto e come è previsto dall’articolo 545 comma 7 c.p.c. che statuisce un limite alla pignorabilità della pensione. I limiti sono utili a rendere non pignorabile una quota certa della pensione data dalla misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà.

L’assegno sociale per il 2020 è pari ad €.459,83, aumentato della metà otteniamo €.689,74.

Ebbene €.689,74 è l’importo impignorabile.

Cosa è pignorabile allora, ci si chiederà? E’ pignorabile 1/5 della somma eccedente tale importo.

Si permetta un esempio.

Se il debitore pensionato incassa un assegno pensionistico mensile di €.1.000 l’importo pignorabile sarà di €.310,25 (€.1.000-€.689,74=€.310,25) moltiplicato per 1/5 che porta ad €.62,05/mese (€.310,25×1/5).

Se il pensionato, invece, ricevesse una pensione di €.10.000 mese gli importi pignorabili cambierebbero e ammonterebbero ad €.1.862,05 (dato da €.10.000-€.689,74=€.9.310,26×1/5).

Alcune specificità, del pignoramento della pensione possono derivare dal fatto che il pignoramento avvenga presso l’INPS, piuttosto che presso l’istituto bancario dove la pensione viene accreditata.

Su questo aspetto specifico ci si rifà a quanto sostenuto nel presente blog in ordine al pignoramento dello stipendio (si legga sul punto pignoramento stipendi).

 

PIGNORAMENTO PENSIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – EQUITALIA

L’Agenzia delle Entrate ha dei limiti.

I limiti imposti alla agenzia delle entrate sono ben descritti in questo articolo specifico del blog (pignoramento equitalia agenzia delle entrate).

 

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