L’esercizio provvisorio dell’impresa in crisi

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Con la sentenza dichiarativa di fallimento il Tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di alcuni rami d’azienda se l’interruzione dell’attività può provocare danni gravi; l’esercizio provvisorio però non deve arrecare pregiudizio ai creditori. Il danno deve essere effettivo e non potenziale, ad esempio per evitare la dispersione dell’avviamento, la perdita del valore del marchio, la svalutazione del magazzino, e/o per permettere di completare un ciclo produttivo già in essere o il completamento della lavorazione di materie prime.

L’esercizio provvisorio può essere richiesto anche al Giudice Delegato dal Curatore, previo parere favorevole del Comitato dei Creditori.

La durata dell’esercizio provvisorio viene stabilita dal Giudice Delegato nello stesso provvedimento che ne autorizza lo svolgimento.

Lo scopo principale dell’autorizzazione a poter compiere l’esercizio provvisorio di un’impresa insolvente è quello di conservare integro il valore dell’impresa stessa e di tutelare, quindi, l’attività d’impresa separandola dall’attività dell’imprenditore. 

Con conservazione dell’azienda si intende salvaguardare il complesso organizzato di beni e persone.

L’esercizio provvisorio del fallimento tende a tutelare principalmente gli interessi dei lavoratori subordinati, dei clienti e dei creditori.

Il Curatore fallimentare, ogni sei mesi o al termine dell’esercizio provvisorio se termina prima dei sei mesi, deposita presso la cancelleria del Tribunale un rendiconto sull’attività svolta. E’ necessario indicare nel rendiconto una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, accompagnata da una nota illustrativa, tenendo conto che vanno tralasciati i criteri di funzionamento in luogo di quelli di realizzo.

Il Curatore, altresì, deve con cadenza almeno trimestrale, convocare il comitato dei creditori al fine di presentargli un’informativa sulla gestione, in modo da permettergli di valutare sull’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio.

Il Tribunale, sentiti il Curatore e il Comitato dei Creditori, può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualunque momento, se lo ritiene opportuno.

I crediti che sorgono durante l’esercizio provvisorio dovranno essere soddisfatti con prededuzione rispetto agli altri crediti.

La curatela è autorizzata a compiere atti di gestione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Parte minoritaria della dottrina sostiene che gli atti di straordinaria amministrazione devono essere previamente autorizzati dal giudice delegato.

Sotto il profilo fiscale il Curatore deve informare l’Agenzia delle Entrate con la comunicazione ex art. 35 DPR 633/72, e ha l’obbligo di tenuta delle scritture contabili e di versamento dell’IRAP.

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