L’esdebitazione dell’incapiente

esdebitazione incapiente

Dell’esdebitazione del debitore incapiente si è già parlato in un precedente articolo, in cui si era analizzato tutto l’art.14 quaterdecies L.3/12.

Con questo articolo si vuole dare evidenza alla definizione di debitore incapiente.

Ci si domanda: cosa si intende per incapiente?

Il debitore incapiente non dev’essere per forza colui che non ha alcun reddito anzi. Questo perché, la situazione economica/reddituale verrà valutata annualmente mediante un calcolo ad hoc, indicato proprio dalla normativa sul sovraindebitamento ex art.14 quaterdecies II comma.

Anche per il debitore incapiente è possibile ottenere l’esdebitazione ma ciò deve avvenire mediante domanda depositata dall’OCC, unitamente alla seguente documentazione:

a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; 

b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; 

c) la copia delle dichiarazioni  dei  redditi  degli  ultimi  tre anni; 

d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del        debitore e del suo nucleo familiare. 

Inoltre, il debitore incapiente, per ottenere il beneficio della liberazione dei debiti è sottoposto alle seguenti condizioni ex art.14 terdecies:

a) abbia cooperato al  regolare  ed  efficace  svolgimento  della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione  utili, nonche’ adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli  otto  anni precedenti la domanda; 

d) non sia stato condannato, con sentenza passata  in  giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16; 

e)  abbia  svolto,  nei  quattro   anni   di   cui   all’articolo 14-undecies, un’attivita’ produttiva  di  reddito  adeguata  rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia  cercato  un’occupazione   e   non   abbia   rifiutato,   senza giustificato motivo, proposte di impiego; 

f) siano stati soddisfatti, almeno  in  parte,  i  creditori  per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 

Bisogna infine, prendere in considerazione che, sempre il medesimo articolo, stabilisce che “il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione (…) dichiara inesigibili i creditori non integralmente soddisfatti (…)” esdebitando, quindi, il debitore.

Ci si chiede se il debitore incapiente, considerata la assenza della fase liquidatoria, sia soggetto ad attendere un lasso di tempo, prima di esdebitarsi.

Dal tenore letterale del comma 7 art.14 quatordecies sembrerebbe che non vi è un arco temporale definito ma sia necessario un giudizio di meritevolezza da parte del giudice ed l’indicazione di un termine annuale per dichiarare le eventuali sopravvenienze rilevanti.

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