Le imposte da versare quando si acquista casa beneficiando delle cosiddette agevolazioni prima casa

contratto locazione

Il beneficio prima casa

Il beneficio prima casa comprende una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale.

Come anticipato le agevolazioni sono numerose; tra queste una riduzione dell’imposta di registro, dell’Iva, inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per compiere gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Come già precisato in uno degli ultimi articoli pubblicati, per poter usufruire dell’aliquota agevolata, infatti, dovranno concorrere le seguenti condizioni:

  • l’immobile acquistato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9: non deve quindi essere un immobile di lusso;
  • l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza (o, comunque, dove – in un periodo di massimo 18 mesi – stabilirà la propria residenza), o nel Comune dove svolge la sua attività lavorativa;
  • l’acquirente non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile;
  • l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dal soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.

Le imposte da versare

Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, i vantaggi previsti per il beneficio prima casa sono:

  • imposta ipotecaria fissa di 50,00 euro;
  • imposta catastale fissa di 50,00 euro;
  • Imposta di registro prevista al 2% (invece che la classica al 9%);
  • Esenzione dal versamento dell’imposta di bollo;
  • Esenzione dal versamento di tasse ipotecarie.

Se si acquista da un’impresa, quindi con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono:

  • imposta di registro fissa di 200,00 euro;
  • imposta ipotecaria fissa di 200,00 euro;
  • imposta catastale fissa di 200,00 euro;
  • Aliquota Iva prevista al 4% (invece che la classica al 10%);
  • Imposta di bollo fissa di 230,00 euro;
  • Tasse ipotecarie pari a 35,00 euro;
  • Voltura catastale pari a 55,00 euro.

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Accanto all’agevolazione acquisto prima casa vi è anche – in quanto ad essa collegata – l’ulteriore agevolazione relativa al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

L’art. 7, comma 1, della Legge 448/98, prevede l’applicazione di un credito di imposta il quale viene erogato a favore di contribuenti che, dopo aver alienato, a qualsiasi titolo, un’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”, ne acquistano un’altra.

I requisiti per l’erogazione del credito sono:

  • aver già goduto dell’agevolazione prima casa in relazione ad un determinato acquisto immobiliare per il quale è stata pagata l’Iva o l’Imposta di Registro;
  • L’acquisto del secondo immobile prima casa deve avvenire necessariamente entro un anno dalla vendita del primo immobile;
  • Il soggetto deve possedere le condizioni richieste dalla legge per l’applicazione del beneficio prima casa e l’agevolazione non deve essere decaduta.

Per quanto riguarda il quantum, il credito d’imposta è pari al minor importo tra l’imposta di registro (o l’Iva) corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato, e la stessa imposta di registro (o Iva) corrisposta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d’imposta, infine, può essere utilizzato alternativamente:

  1. in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
  2. in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  3. in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è avvenuto il riacquisto; 
    in compensazione con altri tributi e contributi tramite il modello F24.

Avv. Giulia Invernizzi

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