L’antiriciclaggio per gli studi professionali

La vigente disciplina relativa agli obblighi antiriciclaggio ha recentemente subito una importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2019, del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (testo in calce). Invero, in ossequio al dovere di recepimento dell’Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva, è stato profondamente rimodellato il previgente impianto del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017.

Nell’esercizio della propria attività, i professionisti sono continuamente esposti al rischio di riciclaggio.

Tutte le professioni destinatarie della normativa antiriciclaggio hanno predisposto regole tecniche e linee guida da seguire per un’attenta valutazione del rischio, l’adeguata verifica e la conservazione.

Studi professionali di notai e avvocati

Avvocati e notai sono soggetti alla normativa antiriciclaggio, nell’ipotesi in cui – in nome o per conto dei propri clienti – svolgono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

  1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
  5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

In tutte le predette ipotesi, il professionista è obbligato a:

  • identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  • identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
  • ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
  • svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Studi professionali di commercialisti

Le regole tecniche antiriciclaggio emanate dal CNDCEC sono vincolanti per gli iscritti dal 1° gennaio 2020. Le regole indicate dal Consiglio Nazionale, sono volte a guidare il commercialista nello svolgere correttamente

  1. l’autovalutazione del rischio;
  2. l’adeguata verifica della clientela;
  3. la conservazione di documenti, dati e informazioni.

Con riferimento al primo punto, vengono incontro le normative inerenti all’obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni e, dall’altro, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa.

Per quanto riguarda le regole tecniche sulla adeguata verifica della clientela, anche semplificata e rafforzata, queste considerano soprattutto gli studi associati e alle società tra professionisti.

Infine, la conservazione di documenti, dati e informazioni è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea, che a quella informatica.

Le linee guida, invece, con numerose indicazioni ed esemplificazioni, cercano di rappresentare le differenti ipotesi nel modo più esaustivo possibile e forniscono agli iscritti la modulistica aggiornata per il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Gli studi dei consulenti del lavoro

I consulenti del lavoro sono tenuti ad adottare specifiche procedure per l’analisi e la valutazione del rischio e ad attuare sistemi di controllo interni allo studio professionale proporzionati alle proprie dimensioni e capacità.

L’adeguata verifica della clientela è necessaria in caso di conferimento di un incarico per la prestazione professionale, per l’esecuzione di un’operazione che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per operazioni multiple ma collegate, in presenza di sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o di incertezze sulla veridicità dei dati raccolti ai fini dell’identificazione del cliente.

L’obbligo di conservazione, in qualunque forma, di dati e informazioni riguarda tutti i documenti, dati e informazioni acquisiti rimane per 10 anni.

Nello specifico, l’obbligo di verifica della clientela scatta quando:

si assume un incarico relativo ad un rapporto continuativo nonché quando
si eseguono operazioni anche occasionali che comportano movimentazione di denaro superiori a 15 mila euro, anche se frazionate.

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