La separazione tra due coniugi può essere con o senza addebito

divorzio

 

L’addebito della separazione in cosa consiste?

L’addebito non viene dichiarato d’ufficio dal giudice della separazione, ma deve essere richiesto dal coniuge interessato a far valere la responsabilità dell’altro coniuge per la fine del matrimonio.

La separazione avverrà senza addebito nel caso in cui nessuno dei coniugi chieda la pronuncia giudiziale di addebito oppure quando essa venga respinta.

L’addebito riflette giudizialmente che la fine dell’unione coniugale è stata causata da uno dei coniugi (o da entrambi) rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale; tale attribuzione di responsabilità va trascritta nella sentenza che pronuncia la separazione giudiziale.

Il comportamento che determina il sorgere della responsabilità consiste nella violazione dell’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di collaborazione nell’interesse del benessere familiare ed ogni altro comportamento lesivo del benessere e della stabilità familiare.

L’addebito non può essere chiesto né dichiarato in un accordo di separazione consensuale, neppure nell’ambito della separazione mediante negoziazione assistita. Solo una pronuncia giudiziale può stabilirlo, mai le parti.

La violazione del dovere di fedeltà è la causa statisticamente più frequente perché venga concesso l’addebito giudiziale.

Nella fattispecie, non sarà sufficiente dimostrare che il coniuge a carico del quale si chiede la pronuncia di addebito è stato infedele, ma occorrerà altresì dare la prova che il tradimento o la relazione adulterina erano già non conosciuti e assolutamente imprevedibili, a tal punto da rovinare l’equilibrio di coppia.

L’addebito può giustificarsi anche in altri casi: uno dei coniugi lascia ingiustificatamente la casa coniugale senza rientrarvi (cd. abbandono del tetto coniugale).

In definitiva, dunque, per ottenere l’addebito occorre provare sia il comportamento negativo, sia la derivazione da esso di una crisi coniugale irreversibile.

 

 

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