I reati tributari

reati tributari

 

Le violazioni penali tributarie previste dal D. Lgs. 74/2000 sono state oggetto di nuove importanti modifiche tramite il Decreto Fiscale 2020 che, rispetto all’ultimo intervento del 2015, ha inasprito le pene, ha abbassato alcune soglie di punibilità, ha introdotto per taluni illeciti la confisca per sproporzione e il sequestro preventivo e ha esteso la responsabilità amministrativa da reato delle società (ex D. Lgs. 231/2001) ai reati fiscali più gravi.

Ecco alcune delle principali fattispecie criminose previste dalla normativa vigente:

 

Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture false

CONDOTTA: reato commesso da colui che al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

PENA:  Reclusione da 4 a 8 anni; (per le dichiarazioni presentate fino a 24 Dicembre 2019: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni); se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro la reclusione è da 1 anno e 6 mesi a 6 anni

Per questo reato è ammesso l’impiego delle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova,  è applicabile la custodia cautelare in carcere ed è prevista l’estensione della responsabilità amministrativa da reato in capo all’ente che abbia tratto un vantaggio dalla condotta criminosa contestata alla persona fisica.

Sempre applicabile, in caso di condanna, la confisca del profitto del reato.

 

Dichiarazione infedele

CONDOTTA: il reato viene commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

  1. a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro (per le dichiarazioni presentate fino al 24 dicembre 2019 150.000 euro)
  2. b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni (per le dichiarazioni presentate fino al 24 dicembre 2019 euro 3 milioni).

PENA:  Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (per le dichiarazioni presentate fino a 24 dicembre 2019: reclusione da 1 anno a 3 anni).

Per questo reato non è ammesso l’impiego delle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova,  non è applicabile la custodia cautelare in carcere e non è prevista l’estensione della responsabilità amministrativa da reato in capo all’ente che abbia tratto un vantaggio dalla condotta criminosa contestata alla persona fisica.

E’ sempre applicabile invece, in caso di condanna, la confisca del profitto del reato.

 

Omessa presentazione della dichiarazione

CONDOTTA: il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 50.000 euro.

Chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

PENA:  Reclusione da 2 anni a 5 anni (per le dichiarazioni presentate fino a 24 dicembre 2019: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni)

ATTENZIONE: Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Per questo reato non è ammesso l’impiego delle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova,  è invece applicabile la custodia cautelare in carcere e non è prevista l’estensione della responsabilità amministrativa da reato in capo all’ente che abbia tratto un vantaggio dalla condotta criminosa contestata alla persona fisica.

E’ sempre applicabile invece, in caso di condanna, la confisca del profitto del reato.

 

Emissione di fatture false

CONDOTTA: il reato è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

PENA:  Reclusione da 4 a 8 anni; (per le violazioni commesse fino al 24 dicembre 2019: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni); se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi  a 6 anni.

Per questo reato è ammesso l’impiego delle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova,  è applicabile la custodia cautelare in carcere ed è prevista l’estensione della responsabilità amministrativa da reato in capo all’ente che abbia tratto un vantaggio dalla condotta criminosa contestata alla persona fisica.

Sempre applicabile, in caso di condanna, la confisca del profitto del reato.

 

Omesso versamento IVA

CONDOTTA: il reato è commesso da chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

PENA:  Reclusione da sei mesi a due anni

Per questo reato non è ammesso l’impiego delle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova,  non è applicabile la custodia cautelare in carcere e non è prevista l’estensione della responsabilità amministrativa da reato in capo all’ente che abbia tratto un vantaggio dalla condotta criminosa contestata alla persona fisica.

Sempre applicabile, in caso di condanna, la confisca del profitto del reato.

 

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