La responsabilità extracontrattuale: ipotesi di responsabilità oggettiva ed aggravata

La responsabilità extracontrattuale

La responsabilità civile può sorgere in conseguenza di un fatto illecito: è lo stesso art.1173 c.c., rubricato “Fonti delle obbligazioni” a sancire che “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.

La responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, è quella che nasce dalla commissione di “un fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto”.

Dopo aver definito la responsabilità extracontrattuale ed averne delineato, nel precedente articolo, i presupposti, può essere utile differenziare alcune tipologie di responsabilità appartenenti alla categoria e definirne le particolarità.

In generale – e per come pacificamente statuito in giurisprudenza – incombe sulla parte danneggiata “l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva”. A differenza della responsabilità contrattuale, quindi, l’onere probatorio grava sul danneggiato.

La c.d. “responsabilità oggettiva”

Il codice parla di responsabilità oggettiva in ipotesi in cui l’autore risponde dell’evento dannoso anche in assenza delle caratteristiche di dolo o colpa.

La ratio della “responsabilità oggettiva” è quella di tutelare chi è esposto a rischi inevitabilmente indotti da alcune attività o cose accollando tali rischi al soggetto che li immette nella società.

Le ipotesi previste sono:

  • Art.2049 c.c. statuisce la responsabilità del preponente (es datore di lavoro) per i danni cagionati a terzi dai suoi preposti (es dipendenti) nell’esercizio delle incombenze cui gli stessi sono adibiti. Tale ipotesi si configura come responsabilità oggettiva perché fondata su un criterio di imputazione che prescinde totalmente da una valutazione circa il carattere censurabile della condotta del soggetto che la legge ritiene responsabile.
  • Art.2053 c.c. statuisce la responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Anche in questo caso il proprietario è chiamato a rispondere a prescindere dal carattere di colpevolezza, ma solo per il fatto di essere proprietario.
  • Art.2054, co.4 statuisce la responsabilità del conducente e del proprietario (o, in mancanza, dell’usufruttuario) di un veicolo senza guida di rotaie per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, derivanti da vizi di costruzione.
  • L’esercente di un impianto nucleare è responsabile per ogni danno cagionato alle persone o alle cose determinato da un incidente nucleare avvenuto nell’impianto o connesso allo stesso.
  • Art.114 CdC, in relazione ai danni da prodotto difettoso, statuisce che il produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti del prodotto.

La responsabilità aggravata

Il legislatore prevede altresì una serie di casi in cui la posizione del danneggiato viene maggiormente tutelata rispetto a quanto risulterebbe dall’applicazione della regola generale che vuole che gravi sul danneggiato la prova della colpa del danneggiante.

Le ipotesi di responsabilità aggravata sono:

  • Art.2047, co.1, c.c.: in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi era incaricato alla sorveglianza dell’incapace, lo stesso vale per i genitori del minore e per il precettore e il maestro d’arte nei confronti di allievi e apprendisti. 

La prova liberatoria prevede che i soggetti responsabili debbano provare di non aver potuto impedire il fatto. Per quanto riguarda la responsabilità dei genitori non è sufficiente la dimostrazione di aver vigilato sulla condotta del minore, devono anche dimostrare la consona educazione.

  • Art 2050 c.c.: l’esercente di un’attività pericolosa può liberarsi dalla responsabilità per il verificarsi di un danno solo dando prova di aver adottato, in concreto, tutte le misure idonee ad evitare il danno. 

La giurisprudenza ritiene che debba essere fornita anche la prova positiva della causa esterna, ad esempio la prova di un fatto naturale o del terzo, connotata dai caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità. Va quindi fornita la prova di un fatto esterno che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale. 

  • Art 2051 c.c.: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. Il custode (ossia il soggetto che ha il governo della cosa, un effettivo potere di diritto o di fatto che gli consente di vigilarla e mantenerne il controllo), per liberarsi dalla responsabilità connessa al danno, dovrà fornire la prova liberatoria consistente nel caso fortuito. Anche in questo caso la giurisprudenza ritiene che debba essere fornita anche la prova positiva della causa esterna, ad esempio la prova di un fatto naturale o del terzo, connotata dai caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità. Come per le attività pericolose, siamo dinanzi, in concreto, ad una responsabilità oggettiva. 
  • Art 2052 c.c.: Il proprietario di un animale domestico o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionato dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. La prova liberatoria consiste nel caso fortuito ma la giurisprudenza richiede la prova della causa esterna che sfugge al controllo del soggetto considerato responsabile.
  • Art 2054, co.1, c.c.: tale ipotesi è già stata analizzata nella responsabilità oggettiva ma è opportuno porre una precisazione. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo. La prova liberatoria consiste nel dar prova di “aver fatto tutto il possibile” per evitare il danno. 

Il conducente risponde, in ogni caso, per i danni derivanti da vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione (responsabilità oggettiva). Negli altri casi la giurisprudenza ammette come prova liberatoria la causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra utile ad evitare il danno. 

Avv. Giulia Invernizzi

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.