La nullità delle fideiussioni e le conseguenze nel sovraindebitamento

Capita spesso che molti debitori, oltre ad avere debiti contratti personalmente, abbiamo anche debiti derivanti da garanzie prestate a favore di soggetti terzi, come per esempio fideiussioni. Nella maggior parte dei casi, i debitori sono fideiussori garanti di una società per la quale non hanno alcun rapporto professionale (per esempio sono il coniuge o i figli che prestano garanzia per la società del marito o padre).

In passato, se il fideiussore voleva accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ci sono state differenti pronunce che ritenevano come il garante non potesse accedere al piano del consumatore. Il fideiussore veniva equiparato al debitore principale del rapporto.

La più recente pronuncia della Corte di Giustizia ha, invece, enunciato un differente principio, dando la possibilità al fideiussore di poter accedere alla procedura del piano del consumatore. Il consumatore, che si trova in uno stato di inferiorità, va tutelato: “Il contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato da un consumatore che fa da garante per una società con la quale non ha rapporti professionali è soggetto alle tutele contenute nella direttiva 93/13/CEE, in tema di clausole vessatorie» (cfr. ordinanza 14/09/2016 – Causa C-534/15; in precedenza anche l’ordinanza del 19/11/2015, causa C-74/15). Tale orientamento è stato in seguito ripreso dalla nostra Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.742/2020.

Tuttavia, oltre alla predetta possibilità, cioè di potersi esdebitare col piano del consumatore – ed anche con la Liquidazione del Patrimonio – bisogna ricordare che, se un fideiussore ha quale unico debito, proprio la fideiussione stessa, potrà ottenere la nullità della fideiussione se quest’ultima è stata redatta su modulo uniforme ABI.
La Cassazione civile Sez. I, Sent., n.13846/2019, ha ribadito il principio già affermato dalla medesima con la sentenza n.29810/2017 per cui le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.
Anche la Banca d’Italia aveva avviato nei confronti dell’ABI, relativamente alle condizioni generali della fideiussione contratta a garanzia delle operazioni bancarie, una istruttoria dalla quale emergeva che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto” con la citata normativa.
Ogni volta che viene accertato che l’Istituto di credito ha sottoposto al ricorrente una fideiussione contenente quelle clausole che sono state  ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90 è possibile ottenere la nullità della fideiussione. Per tale accertamento, il giudice di merito è tenuto a verificare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni individuate dalla Banca d’Italia, che violano la legge L. n. 287 del 1990.

Infine, si evidenzia che la nullità totale del contratto, poiché è rilevabile d’ufficio, è rilevabile anche se la domanda è stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Nell’ipotesi in cui non sia stata rilevata dal Giudice del primo grado ben può esserlo anche dal Giudice di appello. (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le pronunce gemelle n. 26242 e 26243 del 2014).

Ottenuta la nullità della fideiussione, se unico debito, il debitore non avrà più alcun debito, se diversamente vi sono ulteriori debiti, il fideiussore otterrà una diminuzione del debito complessivo e la possibilità di procedere con il Piano del consumatore – se non ha rapporti professionali con la società debitrice principale – o la Liquidazione del Patrimonio.

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