La non conformità di un veicolo usato. Cosa fare?

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Acquisto di veicoli “usati”

Capita molto spesso di recarsi presso un concessionario di vendita di veicoli e di preferire l’acquisto di un veicolo c.d. “di seconda mano”.

Il contratto di vendita di un veicolo di questo tipo conterrà certamente un importante documento allegato: il documento “Identità veicolo – Dati caratteristici del veicolo” descrittivo delle funzionalità dell’autovettura al momento della consegna.

Molto spesso detto documento precisa che il veicolo risulta essere “funzionante” in tutte le sue parti e, pertanto, idoneo all’uso.

Cosa accade, però, se il veicolo – in concreto – presenta problemi tecnici, elettronici o meccanici?

Può infatti accadere che il veicolo presenti dei difetti tali da rendere l’automobile inidonea all’utilizzo, contraria alla descrizione del bene contenuta nel documento “Identità veicolo – Dati caratteristici del veicolo” allegato al contratto di vendita (doc.2), nonché – eventualmente – pericolosa per la sicurezza del conducente ed altrui.

I rimedi previsti dal Codice del Consumo

In primo luogo è importante precisare che chi ha acquistato un veicolo usato definito “idoneo” dal concessionario ma che, in concreto, non mostra le caratteristiche “promesse” dovrà prontamente (cioè entro 2 mesi dalla scoperta dei vizi e dei difetti) denunciare tutte le problematiche al venditore.

Ciò mediante una puntuale descrizione di tutti i vizi e i difetti che rendono il bene non idoneo al suo utilizzo.

Va evidenziato che il soggetto privato che acquista il veicolo dal concessionario ricopre la qualità di soggetto consumatore ex art.3, comma 1, lett. a) Codice del Consumo., nel quale si afferma che è considerato consumatore chi “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. 

A mente del Codice del Consumo, poi, è inevitabile richiamare l’art.129, comma 2, il quale statuisce che il prodotto è considerato conforme a quanto previsto dal contratto (i) se esso è idoneo “all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo”, (ii) se è conforme “alla descrizione fatta dal venditore”, (iii) se possiede le qualità del bene che sono state presentate dal venditore al consumatore e (iv) se presenta “la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene”. 

È chiaro che, nel caso in cui il veicolo presenti caratteristiche differenti rispetto a quelle descritte nel documento di identità del veicolo nonché vizi e difetti, ben potrebbe qualificarsi come inidonea all’uso concordato. 

Ne consegue che venga totalmente disatteso l’affidamento fatto dall’acquirente sull’automobile acquistata, la quale non presenta le caratteristiche tipiche e le prestazioni abituali di un veicolo funzionante, seppur di “seconda mano”.  

È necessario richiamare il disposto dell’art.130, comma 2 Cod. cit., nel quale si delineano i diritti concessi al consumatore. La norma prevede una serie di rimedi c.d. “graduati”, così che al “dante causa” possa esser richiesto – in primis – la riparazione del bene e, solo in un secondo momento, il comma 7 del medesimo articolo prevede la risoluzione del contratto. 

L’ordine con cui i rimedi vengono elencati deve essere concretamente rispettato: ciò implica che il privato – dopo aver avvisato prontamente il concessionario circa i vizi e i difetti del veicolo – dovrà accettare preliminarmente il tentativo di riparazione del veicolo offerto dal venditore.

Nel caso in cui tale rimedio non risolva le problematiche del veicolo (perché non esaustive, risolutive o sufficienti), il privato potrà procedere con la richiesta di risoluzione del contratto.

Affinché possa esser richiesta tale azione, deve sussistere una delle ipotesi previste dall’art.130, comma 7 Cod. cit. 

Infine, per quanto riguarda le tempistiche per la denuncia dei vizi e difetti già richiamate in precedenza, è importante richiamare quanto disposto dall’art.132, comma 3 Cod. Cons. il quale consente di presumere che i vizi siano già presenti alla data di consegna del bene quando essi si siano manifestati entro sei mesi da tale momento.

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