La gestione degli ammortamenti nel bilancio 2020

gestione contabilità e tasse

A causa dell’emergenza sanitaria e delle misure restrittive che hanno coinvolto tutti, in particolare le imprese che si sono imbattute in un esercizio 2020 straordinario.

Uno dei punti che il legislatore ha dovuto affrontare, è stata la rilevazione degli ammortamenti annuali. A causa dello stop forzato di molte attività, è sorto il problema della corretta rappresentazione della vita utile dei beni a utilità pluriennale che per motivi di Covid non si è avuta la facoltà di utilizzarli.

Il legislatore ha affrontato la questione con una deroga, valevole solo per l’anno 2020, e ai sensi dell’art. 60 del D.L. 104/2020, denominato decreto Agosto, convertito in Legge 126/2020, ha previsto che i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali possano “non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.

In altre parole, le quote di ammortamento civilistiche, previste per l’esercizio 2020, possono spostarsi, parzialmente o totalmente, all’anno successivo, con una conseguente variazione del piano originario di ammortamento. 

Per facilitare la redazione dei bilanci, l’Organismo Italiano di Contabilità ha divulgato il documento interpretativo n.9 denominato “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

La norma ha introdotto la possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di congelare fino a un massimo del 100% l’ammortamento dell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, sia per i beni materiali che per i beni immateriali.

Per chi decide di optare per tale deroga, devono destinare un importo pari alle quote di ammortamento sospesi a una riserva indisponibile utili, o riserve di utili o altre riserve patrimoniali e inoltre, la deroga può essere applicata anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020.

Nell’art. 60 del D.L. 104/2020 espone che in nota integrativa devono essere indicate le seguenti informazioni in merito alla sospensione delle quote di ammortamento:

  • quali tipi di immobilizzazioni;
  • percentuale di sospensione delle quote;
  • motivi della sospensione;
  • impatto sulla situazione economica e patrimoniale.

Lo slittamento degli ammortamenti ha valore solo dal punto di vista civilistico, di conseguenza crea fiscalità differita. Infatti, la quota di ammortamento non effettuata viene imputata a conto economico nell’esercizio successivo, differendo le quote successive e prolungando di un esercizio il piano di ammortamento.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha voluto specificare che, in caso di minor ammortamento del bene non è associato un’estensione della vita utile, dovuto ad esempio da vincoli legislativi o contrattuali, la quota di ammortamento dell’esercizio successivo si varia, in quanto la vita utile rimane la medesima.

L’ammortamento non applicato nel corso dell’esercizio si distribuisce lungo la vita utile residua del bene, incrementando pro quota l’ammontare degli ammortamenti da applicare.

Quanto indicato nel documento n.9 dell’Oic, si applica a tutte le società che redigono il bilancio consolidato e a quelle che lo redigono in base alle disposizioni del Codice Civile. Per il bilancio consolidato, la capogruppo riceve gli effetti della deroga con riferimento alle sole consolidate che se ne avvalgono nel proprio bilancio, rendendo possibile, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.

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