La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Premessa: 

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. d. lgs 14/2019) rappresenta un mezzo di ristrutturazione a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. È sottoposto all’omologazione del Tribunale, ma si tratta comunque di uno strumento negoziale.

La sua ratio è di consentire il salvataggio dell’impresa e di sanare la crisi, garantendo ai creditori non aderenti l’integrale soddisfazione del credito. Con l’accordo di ristrutturazione è l’imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e – su istanza di parte – il suo patrimonio è assistito da alcune misure protettive temporanee, per consentirgli di realizzare il risanamento.

Si può definire come un accordo concluso con un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti (accordo standard o ordinario) ovvero il 30% (accordo agevolato) o il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso) e “attestato” dalla relazione di un professionista abilitato, il quale attesti la veridicità dei dati, nonché l’attuabilità dell’intesa.

Ambito soggettivo di applicazione:

Il primo comma dell’art. 57 d. lgs. 14/2019 statuisce che gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere proposti dall’imprenditore, anche non commerciale, e diverso dall’imprenditore minore. Pertanto, tali accordi sono aperti all’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Gli accordi di ristrutturazione non si applicano all’impresa minore disciplinata dall’art. 2 lett. d) del decreto legislativo.

Requisito oggettivo:

Per presentare la domanda di accordo di ristrutturazione, l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o insolvenza.

Durante le trattative e nell’esecuzione degli accordi il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4).

Quali tipologie di accordi di ristrutturazione ci sono?

Il codice della crisi d’impresa ha introdotto tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione:

  1. accordo standard o ordinario (art. 57)
  2. accordo agevolato (art. 60),
  3. accordo ad efficacia estesa (art. 61)

Accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono un accordo concluso tra l’imprenditore (anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore), che versi in stato di crisi o di insolvenza, ed i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Il suddetto accordo è soggetto all’omologazione del Tribunale, secondo quanto disposto dall’art. 44.

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini sopra indicati.

L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione; il suddetto piano deve essere redatto secondo le modalità previste per gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56). Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39 .

Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60)

Può essere definito come un accordo “semplificato” rispetto a quello ordinario ed è disciplinato dall’art. 60.

Tale accordo si distingue da quello ordinario perché ha le seguenti caratteristiche:

  1. la percentuale del 30% dei creditori;
  2. nessuna moratoria nel pagamento dei creditori estranei agli accordi (invece, prevista nell’accordo ordinario);
  3. rinuncia alle misure protettive temporanee.

Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61)

L’art. 61 prevede che l’accordo esteso produce effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Affinché l’accordo esteso trovi applicazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti;

b) l’accordo deve avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta; inoltre, i creditori vanno soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

e) il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.

I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’articolo 48, c. 4 dalla data della comunicazione.

Ai fini dell’accordo di ristrutturazione esteso non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. Al contrario, per effetto dell’accordo, non si può imporre ai “creditori estesi” l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.

Nel caso in cui vi siano debiti verso le banche o intermediari finanziari non inferiori al 50% dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con ricorso, può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. In questo caso, la domanda può essere proposta anche se l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale.

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