La decadenza. Nozione, tipologie

decadenza legale

Nozione

Come abbiamo anticipato, il fondamento della prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto che non lo esercita per un determinato periodo di tempo.

A fondamento della decadenza, invece, vi è un termine perentorio entro il quale – in base alla legge o a una specifica clausola contrattuale – il titolare di un diritto deve compiere una precisa attività; in assenza di tale attività l’esercizio del diritto è definitivamente precluso al suo titolare.

Un esempio classico è il termine per impugnare una sentenza: la parte che viene condannata, la parte soccombente, potrà impugnare la sentenza in un termine breve; decorso tale termine l’impugnazione diviene inammissibile.

Ciò significa che la parte decade dal diritto di proporre impugnazione.

In altre parole: la decadenza comporta l’estinzione di un diritto sulla base del trascorrere del tempo.

La disciplina

Un’altra importante differenza tra la prescrizione e la decadenza è che, in generale, a quest’ultima non si applicano le norme relative alla sospensione o all’interruzione del termine.

L’unico atto che piò impedire la decadenza è proprio quello di esercitare il diritto attraverso l’attività prescritta (per non decadere dal diritto di impugnare la sentenza posso solamente impugnarla. Non ci sono altre attività che determinino il medesimo effetto).

Decadenza legale e convenzionale

Come precisato nel precedente articolo, la prescrizione viene prevista dalla legge a tutela di un interesse generale. La decadenza, invece, ben può essere prevista a tutela di uno solo degli interessi in gioco.

Per questo motivo può essere prevista contrattualmente.

Abbiamo quindi due tipi di decadenza:

  • La decadenza legale: le norme che prevedono termini di decadenza sono norme che derogano al generale principio secondo cui i diritti soggettivi non sono sottoposti a limitazioni. Proprio per questo motivo le norme sulla decadenza non possono essere applicate in via analogica.

Abbiamo detto che la decadenza può essere prevista a tutela di interessi specifici di una sola delle parti; se la decadenza è prevista a tutela di un interesse generale (quindi relativa a diritti indisponibili) si seguono i principi relativi alla prescrizione. Ciò significa che le parti non possono modificare i termini previsti dalla legge e nemmeno possono rinunciare alla decadenza. L’unica differenza è che il giudice deve rilevare d’ufficio l’intervenuta decadenza (la prescrizione, invece, non può essere rilevata dal giudice).

Se, invece, la decadenza legale viene prevista a tutela non di un interesse generale, ma a tutela di un interesse specifico e individuale (quindi relativa a diritti disponibili), le parti possono modificare il regime previsto e hanno anche il diritto a rinunciare alla decadenza.

  • La decadenza convenzionale: la decadenza può essere prevista anche dalle parti nello specifico negozio che vanno a concludere. Si tratta di una decadenza negoziale.

Anche in questo caso, seguendo i principi di cui sopra, è possibile stabilire una decadenza convenzionale solo quando si tratti di diritti disponibili. 

È però importante precisare che il termine di decadenza stabilito dalle parti non renda particolarmente gravoso, per una delle due, l’esercizio del diritto: ciò al fine di evitare un eccessivo squilibrio tra le parti, evitare quindi che una delle due sia estremamente più svantaggiata rispetto all’altra.

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