ISA Italia 570: procedure di revisione informativa di bilancio 

Il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, in particolare l’articolo 14, espone come la relazione di revisione deve comprendere “una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale”. In questo periodo di COVID-19 è appropriato che gli amministratori valutino delicatamente la continuità aziendale sulla base delle informazioni in loro possesso, sottolineando nella Nota Integrativa possibili situazioni di incertezza. L’ISA Italia 570 è specifico per la continuità aziendale ed esamina le procedure per la valutazione dei presupposti della stessa e i relativi risultati sulla relazione di revisione.

Il revisore, in presenza di incertezza sulla continuità aziendale dovrà svolgere le seguenti operazioni:

  • acquisire elementi dimostrativi sufficienti e appropriati sull’utilizzo da parte della governance del presupposto del going concern ed esaminare se l’analisi svolta sia stata ben evidenziata in bilancio;
  • far emergere, dagli elementi dimostrativi ottenuti, se esiste un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare in maniera funzionale;
  • stabilire le conseguenze inerenti alla redazione della relazione di revisione.

Nel caso la revisione sia esercitata dal collegio sindacale, i sindaci devono effettuare le opportune verifiche in base alla continuità aziendale nell’ambito della propria attività di revisione e servirsi delle informazioni ottenute per svolgere anche il ruolo di vigilanza dell’attività societaria con l’effetto di proteggere il patrimonio.

La valutazione degli amministratori sulla continuità, come indicato nell’ISA Italia 570, deve considerare un periodo minimo di 12 mesi, successivi alla data di riferimento del bilancio, quindi nel caso di un bilancio 2020, fino al 31 dicembre 2021. Ad ogni modo, il revisore deve analizzare lo stesso periodo ricoperto dalla governance. Qualora il periodo coperto dovesse risultare inferiore a quello minimo previsto, o qualora il revisore dovesse ritenere che il periodo di valutazione debba essere più esteso, deve chiedere alla direzione di deliberare l’estensione della propria valutazione. Nell’ipotesi in cui la governance non adempia a tale richiesta, il revisore può emettere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l’impossibilità a esprimere un giudizio.

Invece, se il revisore acquisterebbe elementi probativi sufficienti e appropriati, ma ritenesse che gli impatti dell’emergenza sanitaria in corso possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare in modo funzionale, egli dovrà attivare una sequenza di procedure ulteriori per valutare se sono necessarie revisioni alla propria relazione. Le procedure devono comprendere:

  • la domanda di richiesta alla direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell’impresa di continuare a operare;
  • la valutazione dei progetti futuri della governance, di come possano migliorare la situazione e se i piani siano applicabili;
  • la valutazione dell’affidabilità dei dati utilizzati per il forecast dei flussi di cassa;
  • la richiesta di attestazioni scritte alla direzione in merito alla sostenibilità e fattibilità dei progetti futuri.

Ultimata la ricerca e l’analisi delle informazioni, il revisore conclude con:

  1. presupposto della continuità aziendale è appropriato;
  2. presupposto della continuità aziendale è inappropriato.

In definitiva, in presenza di un utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale e di informativa adeguata, il revisore inserirà nella propria relazione un cenno di informativa. 

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