Il sovraindebitamento
Prima di parlare di tempistiche, occorre tenere ben presente che un soggetto per indebitarsi ci ha impiegato diversi anni e quindi, anche per cancellare i propri debiti, ci vorrà un pò di tempo.
La normativa di composizione della crisi da sovraindebitamento prevede molteplici procedure volte ad ottenere l’effetto fresh – start. Prima di arrivare a tale risultato, è necessario comprendere quale sia la corretta procedura e, per far questo, è necessario raccogliere una gran quantità di documentazione volta a rappresentare tutte la situazione economica, patrimoniale, reddituale, finanziaria e debitoria del soggetto.
Ovvio che per comprendere la sopra descritta situazione, l’advisor / consulente professionista, dovrà studiare – insieme al debitore – molteplici documenti e le cause del sovraindebitamento.
Solo per questa attività di raccolta documentazione e di studio della situazione debitoria verranno investiti, dal professionista, mesi di tempo, proprio al fine di comprendere quale sia la procedura più vantaggiosa sia per il debitore che per i creditori.
Decisa la procedura da percorrere e a seguito della nomina del Gestore, insieme a quest’ultimo, si cercherà di instaurare – avanti all’organo giudicante – il percorso scelto e adatto per la migliore composizione del sovraindebitamento.
Aperta la procedura davanti al Tribunale competente vi potranno essere diverse tempistiche in base alla procedura scelta.
In passato si affermava che le procedure dovessero durare minimo 4 anni, ora la L.3/12 recita:
- all’art.9 comma 3bis.1. (deposito della proposta) “alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, che comprende: (…) f) la percentuale, le modalità e i temi di soddisfacimento dei creditori;
- all’art.14 undecies: “i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione (…)”;
- all’art.14 terdecies comma 4: “il giudice con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione (…) dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente”.
Dal tenore letterale di predetti articoli, sembrerebbe che la durata minima, dal deposito della domanda in Tribunale, sia di 4 anni e che dopo un anno dalla chiusura della liquidazione si possa richiedere l’esdebitazione.
Tuttavia è da tener presente che se il nuovo codice della crisi d’impresa entrerà in vigore, entro Settembre 2021, le tempistiche per la liquidazione controllata saranno differenti. Infatti:
secondo l’art.282 CCII, infatti, “per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere”.