Se per l’invio di offerte commerciali, generalmente, è necessario richiedere il consenso del cliente destinatario della comunicazione promozionale, in caso del cd. soft spam, tale consenso non è una condizione richiesta dalla normativa privacy-GDPR.
Per soft spam si intende una forma dell’e-mail marketing che prescinde dal consenso dell’interessato.
L’articolo 130 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), valido ed efficace anche dopo l’entrata in vigore del GDPR, stabilisce un divieto generale di utilizzo dei dati personali, per finalità di marketing, senza consenso.
Al comma 4 dello stesso articolo, tuttavia, si trova però un’importante eccezione.
Infatti, il quarto comma dell’art. 130 del Codice della Privacy prevede che: “[…] se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.”
Tale deroga al principio del cd. opt-in è fondata sulla considerazione che, nella relazione con la clientela preesistente, appare ragionevole consentire al Titolare del trattamento, che ha legittimamente ottenuto le coordinate elettroniche dei propri clienti, di continuare ad utilizzarle per finalità commerciali.
Tale possibilità, definita appunto soft spam, è stata ribadita dall’Autorità Garante nelle proprie «Linee guida» pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale ed è concessa al ricorrere di quattro condizioni:
1) che la modalità di trasmissione di tali messaggi sia la posta elettronica (l’eccezione non si estende cioè ad altri mezzi, ad esempio il telefono);
2) che le coordinate di posta elettronica siano quelle fornite nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio;
3) che si tratti di messaggi inviati a fini di vendita diretta di prodotti e/o servizi forniti dal titolare del trattamento (e non da terzi o per conto di terzi), sempre che si tratti di prodotti/servizi analoghi a quelli oggetto della vendita;
4) che l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso inizialmente o in occasione di successive comunicazioni e possa «opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente». Il trattamento dei dati ai fini del soft spam deve, dunque, poter garantire all’interessato le possibilità di rifiuto e di opposizione al trattamento dei dati previste dal Codice (sul punto è opportuno richiamare l’attenzione sulla differenza tra informativa e consenso, e su come la prima sia sempre necessaria, anche quando il consenso non è dovuto).
Tale deroga al principio del cd. opt-in è fondata sulla considerazione che, nella relazione con la clientela preesistente, appare ragionevole consentire al Titolare del trattamento, che ha legittimamente ottenuto le coordinate elettroniche dei propri clienti, di continuare ad utilizzarle per finalità commerciali.
Come già affermato, con l’entrata in vigore del Regolamento 679/16, non ci sono state abrogazioni dell’art. 130 Codice privacy, il quale è rimasto intatto nella sua formulazione originaria.
Anzi, il Considerando 47 precisa che “Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento.”
Resta ferma la richiesta del consenso del contraente o utente per l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché per le comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, MMS o SMS).