Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 

Il reato in argomento è previsto e punito dall’articolo 11 Decreto Legislativo 74/2000, secondo cui (comma 1) “ E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto  ovvero  di  interessi  o sanzioni amministrative relativi a dette   imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad  euro cinquantamila,  aliena  simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui  propri  o  su  altrui  beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”

La condotta del reato: alienazione simulata e atti fraudolenti 

Questo reato punisce la condotta di colui che, destinatario di una pretesa erariale, compia operazioni fraudolente sui propri od altrui beni, al fine di ostacolare il recupero coattivo delle somme illecitamente sottratte al fisco. 

Secondo la giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che l’operazione fraudolenta sui beni del debitore fiscale sia (concretamente) idonea a rendere difficoltosa la procedura di riscossione forzosa, a nulla rilevando né la circostanza che questa sia stata già intrapresa, né che, successivamente, la riscossione abbia effetto o il debito fiscale venga spontaneamente pagato (il che potrà, piuttosto, essere valorizzato a titolo di circostanza attenuante del reato).

Interessante, sul punto, quanto chiarito dalla sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 15133 del 5 aprile 2018: “Quel che conta, in ultima analisi, è che la condotta sia davvero idonea a frustrare il diritto di credito erariale e che dunque incida sul patrimonio del debitore in modo da ridurne in modo effettivo la consistenza, svuotandolo della funzione di garanzia cui esso assolve”. 

Va da sé che, poiché la norma incriminatrice richiede, quale presupposto della condotta, un debito tributario complessivamente superiore ad euro 50.000, il reato in commento si perfeziona allorché il debitore non possieda altri beni di importo sufficiente a coprire integralmente i propri debiti erariali, e che i beni sottratti alla garanzia patrimoniale siano pignorabili, poiché, diversamente, la condotta non avrebbe alcuna efficacia impeditiva dell’attività di riscossione 

Dal punto di vista della casistica, si tratterà di condotte a mezzo delle quali il debitore simula, nei confronti del Fisco, una situazione patrimoniale diversa rispetto alla realtà, consistente nel far apparire un patrimonio inferiore rispetto a quello di cui può realmente disporre. 

Dunque, a rigore e secondo una arte della Giurisprudenza, ciò che integra la condotta non parrebbe un qualunque artificio sui propri od altrui beni, come, ad esempio, un occultamento degli stessi, bensì una dismissione fittizia della garanzia patrimoniale del soggetto passivo di imposta, attuata mediante negozi giuridici o comportamenti materiali, idonei a trarre in inganno l’amministrazione finanziaria sulla reale consistenza dei beni del debitore e sulla natura dell’operazione realizzata (come chiarito dalla sentenza Cass. Pen. , Sez. III, 10 luglio 2015, n. 39832, la quale ha ritenuto che la donazione di beni immobili, negozio gratuito per eccellenza, non possa essere considerato di per sé un atto fraudolento rilevante ex art. 11 D. lgs. n. 74/2000, pur se effettuato in pendenza di una procedura di riscossione erariale, salvo il ricorso di particolari circostanze di fatto che, considerate nella loro globalità, disvelino la fittizietà dell’operazione; in quel caso vi era stata una donazione a favore dei figli, uno spoglio totale del patrimonio immobiliare e il mantenimento del possesso da parte del donante).  

L’elemento soggettivo del reato 

Il reato in commento è punito a titolo di dolo specifico, costituito dalla volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il dolo deve abbracciare non soltanto la condotta, tanto sotto il profilo della sua capacità ingannatoria, quanto dell’idoneità ad ostacolare la fase della riscossione del credito erariale, ma anche l’ammontare dell’imposta dovuta, comprensiva di sanzioni ed interessi, che dovrà essere superiore ad euro 50.000.

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