Il Codice degli appalti e la sua riforma

Il Codice degli appalti e la sua riforma

IL CODICE DEGLI APPALTI E L’AVVALIMENTO

COS’E’ L’AVVALIMENTO NELLA DISCIPLINA DEL CODICE DEGLI APPALTI

Il codice degli appalti è disciplinato dal decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157.

Il codice degli appalti disciplina i modi in cui viene assegnata ai privati la realizzazione di lavori pubblici ed ha sia l’obiettivo di standardizzare il processo di assegnazione che di evitare fenomeni corruttivi.

Esistono diverse procedure di assegnazione, in particolare si può adottare:

  • una procedura aperta, cioè una gara d’appalto: non c’è alcuna selezione preventiva e gli operatori interessati possono partecipare liberamente inviando un’offerta. Successivamente l’ente farà una valutazione in base ai requisiti economici e tecnico-organizzativi richiesti dal bando, determinando la vittoria dell’azienda che ha proposto l’offerta più vantaggiosa;
  • una procedura ristretta: prevede diverse fasi quali l’invito, la presentazione, la valutazione delle candidature e l’assegnazione. In pratica sono presenti alcuni requisiti di partecipazione, e dopo essere stata ammessa l’azienda può proporre un’offerta.
  • una procedura negoziata: è una situazione che può essere attuata solo in casi particolari, nei quali la Pubblica Amministrazione può scegliere direttamente i concorrenti da invitare.

Ad ogni modo l’operatore che vince la gara, così come previsto dal codice appalti, può stipulare un contratto e occuparsi dell’esecuzione.

I bandi di gara vengono predisposti sulla base di specifici modelli, che devono però essere approvati dall’Autorità, e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

COS’E’ L’AVVALIMENTO?

L’avvalimento è un istituto giuridico, disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, inerente al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La sua origine è europea ed è stato introdotto in Italia nel 2006, per recepimento delle direttive comunitarie 2004/18 e 2004/17.

L’istituto dell’avvalimento consente di prendere in prestito da un’altra impresa i soli requisiti di capacità tecnica o di capacità economica richiesti dal bando di gara per partecipare ad un appalto, come previsto all’art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice.

Infatti, tramite avvalimento, un operatore economico può chiedere in prestito ad un’altra impresa un requisito di capacità tecnica (come un determinato numero di lavoratori) o di capacità economica (un certo fatturato o un volume d’affari).

La ratio dell’avvalimento è allargare la maglia delle imprese che possono partecipare ai bandi di gara, in sostegno delle piccole e medie imprese.

L’avvalimento può essere:

  • occasionale, quando serve a partecipare ad una singola gara d’appalto;
  • stabile, quando serve ad ottenere l’iscrizione nei sistemi di qualificazione o negli albi degli operatori economici.

Le imprese coinvolte nell’avvalimento devono stipulare un contratto e devono trasmetterlo alla stazione appaltante. Dai documenti trasmessi deve rilevare l’impegno dell’impresa che presta il requisito a mettere concretamente a disposizione le risorse tecniche o economiche di cui l’impresa richiedente risulta carente.

Possono ricorrere all’avvalimento:

  • le imprese singole;
  • iraggruppamenti temporanei di imprese;
  • consorzidi imprese;
  • iGruppi Europei di Interesse Economico;
  • le imprese che hanno sottoscritto un contratto di reteper partecipare alla gara.

Invece non possono ricorrervi le imprese che:

  • partecipano come concorrenti alla medesima gara d’appalto o lotto di gara;
  • sono prive del requisito richiesto;
  • sono già ausiliarie di un’altra impresa partecipante alla gara.

L’avvalimento è inoltre vietato nei seguenti settori:

  • per gli appalti nel settore dei beni culturali;
  • per gli appalti riguardanti opere che richiedono lavori o componenti di notevole complessità tecnica, ad esempio strutture ed impianti.

 

QUALI SONO I REQUISITI PER LA CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA?

Quando l’avvalimento è richiesto per il prestito di un requisito economico-finanziario, l’impresa deve essere in grado di dimostrare la solidità economica per far fronte agli impegni presi. Nello specifico deve dimostrare di avere:

  • un consistente volume d’affari;
  • un determinato fatturato specificonel settore di attività dell’appalto;
  • una o piùesperienze pregresse nel settore d’appalto in questione.

 

QUALI SONO I REQUISITI PER LA CAPACITÀ TECNICO – OPERATIVA?

Quando l’avvalimento ha per oggetto il prestito di risorse tecnico operative, l’impresa dovrà dimostrare il possesso dei mezzi materiali necessari, ad esempio:

  • il possesso di un determinato numero di lavoratori dipendenti addetti ad un certo servizio;
  • aver eseguito uno o più contratti con oggetto una prestazione simile;
  • possedere almeno una certificazione di qualità, per esempio la certificazione UNI-EN-ISO.

 

QUALI SONO LE VERIFICHE SUCCESSIVE?

Dopo l’avvalimento, la stazione appaltante che ha indetto la gara deve verificare che l’impresa sia realmente in possesso delle risorse economiche o tecnico-operative dichiarate.

Per agevolare il controllo, l’impresa che partecipa alla gara d’appalto deve presentare i seguenti documenti:

  • la dichiarazione integrativa dell’impresa ausiliaria (che provvede al prestito);
  • la dichiarazione integrativa dell’impresa ausiliata (che beneficia del prestito)
  • il contratto di avvalimento;
  • l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria (che autorizza a partecipare alle gare d’appalto).

Mentre l’impresa che provvede al prestito del requisito economico o tecnico deve dichiarare:

  • il possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero la regolarità contributiva e fiscale e l’assenza di condanne penali;
  • il possesso del requisito oggetto del prestito;
  • l’impegno a mettere a disposizione quanto richiesto in concreto.

Tutte le dichiarazioni sono trasmesse all’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ne accerta la regolarità.

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