I termini processuali nel giudizio tributario

giudizio tributario

Il termine per proporre ricorso avverso gli atti impositivi del Fisco

Secondo quanto disposto dall’art. 21 D. Lgs. 546/92 il ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto impositivo che si intende impugnare; nel caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti, il ricorso può essere proposto decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione, presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino ad intervenuta prescrizione. In mancanza di disposizioni specifiche, la domanda per la restituzione non può essere presentata oltre i due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

 

I termini di impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie

Il termine per l’impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte; diversamente, in caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, secondo le regole processuali civilistiche di cui all’art. 327 cpc.

Il ricorso per Cassazione, esperibile per i motivi indicati nei numeri da 1 a 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale; in caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza.

Qualora vi sia accordo tra le parti il ricorso per Cassazione è esperibile anche nei confronti delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali, per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ex art. 360 c.p.c. comma 1 numero 3 cpc.

Nel caso in cui la Corte di Cassazione, all’esito del giudizio, rinvii ad altra Sezione della Commissione Tributaria che ha emesso la sentenza impugnata, la riassunzione dovrà essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. In caso di inosservanza del termine anzidetto l’intero processo si estingue.

 

La sospensione feriale dei termini processuali

La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dall’ 1 al 31 Agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l’inizio della stessa è differito alla fine della sospensione.

 

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