I requisiti per accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter l.3/12

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Per comprendere quali siano i soggetti in grado di accedere alla liquidazione del patrimonio, è necessario far chiarezza sulle cause di inammissibilità e sul presunto requisito di meritevolezza gravante sul debitore istante.

E’ necessario considerare, che il giudice decreta l’apertura della procedura liquidatoria (art.14 quinquies comma 1) a seguito di due verifiche: assenza di atti in frode compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni e che la domanda soddisfi i requisiti di cui all’art.14 ter vale a dire:

  • il debitore, in stato di sovraindebitamento, potrà accedere alla procedura se non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’7 comma 2, lettere a) e b),ovvero quando il debitore “è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo” (art.7 comma 2, lettera a) e che il debitore “ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo” (art.7 comma 2, lettera b);
  • la domanda di liquidazione sia corredata dalla documentazione di cui all’art.9 commi 2 e 3: “ […] l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia” ed “il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale”.

Inoltre la l.3/12 stabilisce che dovranno essere allegati anche l’inventario di tutti i beni del debitore e una relazione particolareggiata dell’occ.

Infine, “la domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore”.

Riassumendo, le cause di inammissibiltà previste dalla norma sono le seguenti:

il debitore ha compiuto atti in frode negli ultimi 5 anni;

il debitore è assoggettabile a procedure diverse da quelle di cui alla presente norma;

il debitore ha già usufruito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nei precedenti cinque anni;

non è stata presentata la documentazione che normalmente si allega anche alle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

non è stato allegato l’inventario;

non è stata allegata la relazione particolareggiata dell’occ;

la documentazione è carente e inidonea a ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale ed economica del debitore.

Il predetto elenco prevede, quindi, delle valutazioni preliminari del giudice, volte a decretare sull’apertura o meno della procedura di liquidazione.

In questa fase, quindi, il giudice non entrerà nel merito della valutazione di meritevolezza. quest’ultima verrà verificata soltanto in una successiva ed eventuale richiesta di esdebitazione del debitore.

In conclusione, il debitore sovraindebitato, anche non meritevole, potrà accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e seguenti, pur nella consapevolezza che permarrà il rischio di non ottenere l’esdebitazione, come avviene nei casi di ricorso al credito colposo e sproporzionato.

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