Gratuito patrocinio a spese dello Stato

gratuito patrocinio spese stato

Cosa significa gratuito patrocinio?

Viene definito gratuito patrocinio l’istituito che concede l’assistenza legale gratuita a carico dello Stato ed è un istituto creato in favore dei cittadini che nonostante abbiano problemi economici intendono promuovere un giudizio dinanzi le competenti sedi preposte a giudicare cause civili, penali, amministrative, contabili e tributarie, di mediazione civile o commerciale,o che hanno necessità di difendersi in tali giudizi.

 

Quando spetta il gratuito patrocinio ?

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), possono richiedere il gratuito patrocinio, per ogni stato e grado del processo :
– i cittadini italiani ;
– gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare ;
– gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica ;
– gli apolidi.
Non è sufficiente però rientrare nei soggetti su mezionati ma è necessario che il soggetto richiedente rispetti anche il requisito del reddito, cioè il reddito annuo dell’istante dovrà essere inferiore ad Euro 11.493,82 (tale soglia reddituale aggiornata al 16 febbario 2018 viene periodicamente aggiornata con Decreto Ministeriale al fine di essere adeguata al costo della vita) documentato nell’ultima dichiarazione. Se invece l’istante convive con il coniuge, con familiari o con altre persone, il reddito di riferimento è quello del nucleo familiare e in questo caso il limite è aumentato di Euro 1.032,91 per ognuno dei conviventi (Attenzione : non si somma il reddito dei familiari a quello dell’istante in tutti quei processi in cui gli interessi dell’stante sono in conflitto con quelli degli altri conviventi).
Inoltre, L’art. 74 del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone che :
« 1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. »

 

Dove presentare istanza gratuito patrocinio ?

L’istanza con i relativi allegati va presentata personalmente dall’interessato (allegando la fotocopia di un documento di identità valido) presso gli Sportelli della Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente in base al :
– luogo dove ha sede il magistrato dinanzi al quale è pendente il processo;
– luogo dove ha sede il magistrato competente, se il processo non è ancora in corso;
– luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti. 
L’avvocato può essere scelto dagli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o presso tutti gli Uffici Giudiziari della provincia.
Le Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati mettono a disposizione dei cittadini i moduli predisposti da compilare per effettuare la richiesta.
La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
– l’istanza di ammissione al patrocinio;
– le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti del proprio nucleo familiare;
– l’autocertificazione di attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente dall’istante ed se presenti dai componenti del nucleo familiare;
– l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
– l’indicazione della data della prossima udienza; le generalità e la residenza della controparte;
– le ragioni di fatto e di diritto necessarie per poter valutare la veridicità della richiesta da far valere;
– l’indicazione se la causa  è già pendente;
– l’ indicazione delle prove (quali documenti, testimoni, contatti, ecc.), da allergarsi in copia.
La domanda può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda o può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

 

Gratuito patrocinio quale reddito indicare ?

Nel calcolo dei redditi da sommare per valutare se si rientra nei limiti di reddito per usufruire del gratuito patrocinio si deve tener conto anche dei redditi esenti ai fini IRPEF (es. indennità di accompagnamento, assegno di maternità per la donna disoccupata, gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, pensione di invalidità) e dei redditi che sono soggetti ad imposta sostitutiva o alla ritenuta alla fonte a titolo di imposte.

 

Chi paga gratuito patrocinio ?

Chi richiede di essere ammesso al gratuito patrocinio non deve anticipare alcuna somma, neanche per il contributo unificato e per le spese e i diritti per l’avvio del giudizio, infatti tutti questi importi vengono “prenotati a debito”.
Qualora l’ammesso al gratuito patrocinio vinca la causa non deve pagare la parcella del proprio avvocato, la quale verrà saldata dallo Stato.
Qualora, invece, l’ammesso al gratuito patrocinio perda la causa e il giudice lo condanna a pagare le spese processuali, egli dovrà onorare non solo la parcella del proprio avvocato, ma anche quella dei legali di controparte, oltre a saldare le spese vive del giudizio secondo gli importi liquidati in sentenza.

 

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.