Gli effetti della vendita forzata e dell’assegnazione nei confronti dei terzi

Pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi

Quali rimedi sono messi a disposizione del terzo sedicente proprietario o titolare di diritti reali su un bene pignorato, che dovesse risultare oggetto di esecuzione forzata? 

Considerando il procedimento di espropriazione forzata, esso risponde all’esigenza del creditore di ottenere coattivamente la soddisfazione del proprio diritto di credito e presenta come momento centrale la liquidazione dei beni sottoposti a pignoramento, cioè la loro trasformazione in somma di denaro da distribuire tra il creditore procedente e i creditori intervenuti.

Fase precedente la vendita forzata o l’assegnazione

Nel caso in cui i beni sottoposti a pignoramento dal creditore procedente non siano di titolarità del debitore, ai sensi dell’art. 619 cpc, i terzi che pretendono di vantare la proprietà o altro diritto reale sul/i bene/i pignorato/i possono proporre opposizione con ricorso, prima che intervenga l’udienza nella quale il giudice dispone la vendita o l’assegnazione dei beni. Il giudice procede fissando l’udienza di comparizione delle parti (terzo e creditori), le quali potrebbero giungere ad un accordo che verrà confermato con ordinanza del giudice medesimo. In ipotesi contraria il giudice procede ex art. 616 cpc (indica il termine per l’instaurazione del giudizio di opposizione). 

Il giudizio ordinario di cognizione, cosi iniziato, è volto ad accertare l’illegittimità dell’esecuzione con riferimento al suo oggetto: non si contesta il rapporto processuale o sostanziale della stessa, ma l’assoggettabilità o meno dei beni pignorati all’azione esecutiva. Inoltre, in via incidentale, il giudice accerta il diritto del terzo (tesi non accolta dalla totalità della dottrina, parte della quale reputa che la sentenza, con cui si decide dell’opposizione, faccia stato anche con riferimento al diritto vantato dal terzo). 

La legittimazione attiva a proporre opposizione spetta al terzo che non è menzionato quale debitore nel titolo esecutivo, né è destinatario del precetto e neppure dell’atto di pignoramento, ma subisce illegittimamente l’espropriazione di ciò che gli appartiene. Mentre il debitore esecutato è litisconsorte necessario, per cui se dovesse rimanere estraneo al giudizio dell’opposizione, il giudice, anche d’ufficio, può rilevare il difetto di contraddittorio in ogni stato e grado del processo.

Tuttavia, cosa accade nel momento in cui sia disposta la vendita o l’assegnazione? Il terzo potrà far valere le sue ragioni nei confronti della somma ricavata dall’operazione effettuata e non ancora distribuita, cd opposizione tardiva e non tempestiva del terzo.

Fase successiva alla vendita forzata o all’assegnazione

Avvenuta la vendita forzata o l’assegnazione ai sensi degli artt. 503 e seguenti cpc, la somma ricavata verrà distribuita sulla base del piano di riparto eventualmente concordato tra i creditori (nell’ipotesi di espropriazione immobiliare) e omologato dal giudice o fissato da quest’ultimo. 

Citando il disposto dell’art. 2919 cc in materia di effetti della vendita forzata: “La vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione.”

Il terzo che non abbia proposto opposizione tempestiva o tardiva non potrà agire nei confronti di tale somma già distribuita, salvo l’intervento del possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri (art. 1153 cc) ovvero qualora risulti titolare di diritti che siano opponibili al ceto creditorio e che dunque, potranno essere fatti valere anche nei confronti dell’acquirente o dell’assegnatario. I terzi possono ricevere tutela solo ove il loro diritto sia sorto in un momento antecedente l’inizio dell’esecuzione forzata, ossia in presenza di atti che importano vincoli di indisponibilità trascritti prima del pignoramento per immobili o mobili iscritti in pubblici registri o aventi data certa anteriore al pignoramento.

Un ultimo cenno merita la questione relativa alla posizione dell’acquirente/assegnatario che subisca evizione: egli potrà ripetere quanto pagato e non ancora distribuito tra i creditori ovvero se la somma fosse già stata ripartita, avrebbe la possibilità di rivolgersi ai singoli creditori per la ripetizione di quanto essi abbiano percepito in sede di distribuzione, eccezion fatta per creditori privilegiati e ipotecari nei confronti dei quali non è opponibile la garanzia di evizione. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente per i danni e le spese ai sensi dell’art. 2921 cc. In ogni caso non può essere fatta valere la garanzia per vizi della cosa.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.