Figlio maggiorenne abile al lavoro e monissione del mantenimento

Niente mantenimento al figlio maggiorenne: quando è reato?

Ecco i limiti del reato ex art. 570 del c.p. per omesso mantenimento del figlio maggiorenne.

Il diritto del figlio al suo mantenimento è sancito all’art. 30 della Costituzione ed è un dovere dei genitori provvederne al rispetto. Essi divengono titolari di questo dovere dal momento in cui la legge li riconosce come esercenti la responsabilità genitoriale.

Tale onere a carico dei genitori grava su di essi indipendentemente che il figlio sia naturale o legittimo, poiché predetta distinzione è attualmente del tutto irrilevante, contrariamente al passato e sotto certi profili giuridici.

L’attenzione in materia deve porsi su due articoli contenuti nel codice penale che trattano rispettivamente: la tutela i figli minori e i figli inabili a lavoro senza limiti di età (art.570 c.p.) e la disciplina la tutela dei figli maggiorenni, oggetto della presente disamina, di cui all’art. 570-bis c.p. Nella prima fattispecie, figli i hanno diritto alla prestazione dei così detti mezzi di sussistenza, ovvero tutto ciò che è necessario per garantire i loro bisogni essenziali ed esistenziali.

La seconda casistica si rivolge genericamente ai figli di coppie separate o divorziate, senza porre alcun limite di età, dovendo essere garantito un assegno di mantenimento, nonostante il raggiungimento della maggiore età.

L’art. 337septies c.c. dispone a favore dei figli maggiorenni un assegno periodico, poiché essi non sono ancora economicamente indipendenti dai loro genitori.

Tale decisione viene concretamente emessa dopo un’attenta analisi giudiziale in merito, al fine di poter comprendere e meglio inquadrare il fatto tipico su cui l’organismo giudicante è chiamato a statuire.

L’omissione comporta che il genitore inadempiente ne risponda sotto il profilo penale.

È da precisare che una recentissima sentenza della Corte di Cassazione – precisamente la sentenza n.1342 del 11/1/ 19 – afferma che la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al 570 c.p. non sussiste in caso di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti.

È proprio il profilo dell’inabilità a fungere da discrimine tra le fattispecie sopra descritte.

Tale precisazione è dovuta al fine di chiudere la circolarità dell’analisi dei due articoli e inquadrare al meglio le casistiche, non soffermandosi solo sull’età anagrafica, ma dovendola combinare necessariamente anche con una effettiva capacità di lavoro del figlio.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.