Crisi d’impresa e procedure di allerta i principali soggetti interessati (revisori, imprenditori, commercialisti…)

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Crisi d’impresa e procedure di allerta: gli organi di controllo e dei consulenti che assistono la società

Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce l’obbligo di segnalazione interna vale a dire, l’obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo societari. Più precisamente, il Codice, all’art.14 CCII statuisce che “gli organi di controllo societari, revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:

  • se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato;
  • se sussiste l’equilibrio economico finanziario;
  • qual è il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi”.

Lo scopo dell’introduzione delle misure di allerta è proprio quello di dare un’opportunità alle imprese italiane, in difficoltà finanziaria, di ristrutturarsi in una fase precedente e, conseguentemente, evitare l’insolvenza e proseguire l’attività aziendale.

L’aspetto importante di tale strumento è quindi, quello per cui le imprese possono evitare di finire in una situazione di insolvenza irreversibile.

Per consentire agli organi di controllo di comprendere quando l’impresa possa essere in crisi o vicina a questa, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha indicato quali sono gli indicatori che costituiscono la crisi in rapporto alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale:

  • squilibri reddituali;
  • squilibri patrimoniali;
  • squilibri finanziari.

I predetti squilibri, vengono rilevati, con cadenza almeno triennale, attraverso determinati indici che vengono elaborati dal Consiglio Nazionale de dottori commercialisti ed esperti contabili (art.13 II comma CCII).

Il legislatore, quindi, ha voluto incaricare un organo differente dall’organo legislativo.

Accanto ai predetti indici, ve ne sono altri, quali:

  • ritardi ripetuti e significativi nei pagamenti;
  • mancato pagamento delle retribuzioni, scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà del complessivo importo delle retribuzioni;
  • mancato pagamento dei fornitori, scaduti da almeno 120 giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti scaduti.

Come indicato all’art.12 CCII gli organi di controllo interni avranno, quindi, quell’obbligo di segnalazione finalizzato, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa e della sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Si rileva che la molteplicità delle imprese non hanno ancora gli strumenti e le competenze volte a svolgere l’attività di allerta disposta dal nuovo Codice. Proprio per tale aspetto, aumenta l’attività professionale attribuita ai commercialisti e i revisori legali al fine di prevenire o concludere la crisi.

Più precisamente, questi professionisti:

  • possono svolgere un’attività di consulente per aziendale nella fase preventiva e di individuazione della crisi;
  • ai sindaci e ai revisori viene atribuità una maggiore e rafforzata attività di controllo dei rischi d’impresa.
  • può offrire strumenti, software che rilevino tempestivamente la crisi;

Il Codice, quindi, alla luce dell’art.13 CCII invita gli organi di controllo ad iniziare a svolgere delle procedure ben precise ai fini dell’allerta. Per aiutare l’attività di tali soggetti, si potrebbe:

  • utilizzare un sistema di monitoraggio all’interno dell’azienda;
  • verificare il rischio d’insolvenza mediante l’analisi delle finanze;
  • individuare dei piani di risanamento e ristrutturazione;
  • controllare la reputazione creditizia;
  • organizzare e pianificare il budget di cassa in rapporto al fabbisogno finanziario e l’esposizione debitoria.

Infine, si vuole dare evidenza al comma 3 dell’art.14 CCII il quale dispone che “la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenza pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non sia conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI”.

La norma sembrerebbe consentire una via d’uscita per gli organi di controllo e quindi generale una liberazione nella responsabilità in una fase di gestione nella crisi conclamata in cui, invece, sarebbe opportuno e necessaria una maggiore vigilanza da parte dell’organo di controllo. Si può ritenere, invece, che la responsabilità sarà esclusa per il danno provocato dal ritardato intervento di fronte alla crisi, ma non per fatti o omissioni che esso avrebbe dovuto estrarre dopo la segnalazione e che non riguardano essa. Si precisa che, anche a seguito della segnalazione, l’organo di controllo sarà tenuto a proseguire con col proprio obbligo sulla legalità e sulla corretta amministrazione, salvo subire le conseguenze della propria attività.

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